Procedimento amministrativo – Provvedimento – Difetto di istruttoria – Omessa valutazione delle proposte alternative – Conseguenze

Si appalesa meritevole di sospensione il provvedimento adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico  di approvazione di un progetto d’opera pubblica (un elettrodotto che partirebbe dalla costa albanese per approdare a Polignano a Mare) nella sua fase preliminare, ove emerga che non si è tenuto conto delle emergenze archeologiche, paesaggistiche e storiche del sito nè della proposta alternativa formulata dal Comune interessato.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 2 luglio 2014, n. 2836 – 2014; ric. n. 1590 – 2014.

N. 00749/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01560/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2013, proposto da:

Comune di Polignano a mare, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli n. 8;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; Regione Puglia, Comune di Conversano, Comune di Mola di Bari, Comune di Rutigliano, Comune di Turi, non costituiti;

nei confronti di
Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Dante n. 97; 

e con l’intervento di
Comune di Casamassima, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n. 25;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, n.239/EL-155/192/2013 del 19 settembre 2013, comunicato con nota prot. n.19148 del 30.9.2013;
-di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, di Enel Produzione s.p.a. e del Comune di Casamassima;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore; Lucrezia Principio; Alberto Bagnoli; Massimo Vernola;
 

Considerato che la scelta operata, in ordine al punto di approdo e all’attraversamento di area di interesse archeologico, appare sostenuta da ragioni smentite per tabulas, interferisce con aree di pregio naturalistico e storico e, peraltro, contrasta con la vocazione turistica della zona;
Rilevato che il Comune ricorrente asserisce di aver proposto -sin dal 2010- una soluzione alternativa ricadente nello stesso territorio comunale ma che di tale proposta non si sia tenuto alcun conto;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora atteso che l’impostazione progettuale censurata non potrà  essere oggetto di modifica in fase di progettazione esecutiva e che la realizzazione del progetto, come ora concepito, avrebbe un non limitato impatto sull’assetto dei luoghi con irrimediabile pregiudizio delle ragioni della comunità  locale e, in generale, delle cautele che si impongono rispetto ad aree di indubbia rilevanza paesaggistica e storica; liddove, di contro, una rivisitazione del progetto in questa fase non ancora operativa (anche per la mancanza delle autorizzazioni delle Autorità  albanesi), non comporterebbe alcun pregiudizio per gli asseriti bisogni energetici;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone che venga riconsiderato il progetto per cui è causa, in particolare per quanto concerne il punto di approdo del collegamento con l’Albania e l’attraversamento dell’area di interesse archeologico, primariamente valutando le proposte dello stesso Comune ricorrente. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)