Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Provvedimento disciplinare – Sospensione precauzionale – Procedimento penale pendente – Effetti

Non può essere sospeso,  in via cautelare, in quanto appare pienamente giustificato,  un provvedimento di sospensione precauzionale determinato dalla pendenza, nei confronti del ricorrente, di un procedimento penale, anche per la circostanza che la durata quinquennale della sanzione suddetta prevista dalla legge esclude il pericolo del danno irreparabile. 

N. 00748/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01558/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2013, proposto da:

R. V., rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Riccardi, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Luigi De Felice in Bari, alla via De Rossi n. 32;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del decreto n. 415/3/2013 dell’8.8.2013, di “sospensione precauzionale dall’impiego”, comunicato il 10.9.2013, assunto dal Vicedirettore Generale del Ministero della Diesa – Direzione Generale per il Personale Militare;
-di ogni altro atto, ancorchè interno o non noto, comunque connesso, presupposto o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Alfredo Riccardi; Ines Sisto;
 

Ritenuto non sussistere i paventati profili di illegittimità  posto che la sospensione precauzionale dal servizio si giustifica pienamente nella fattispecie in relazione al procedimento penale pendente;
Ritenuto altresì che la durata massima di tale misura cautelare è disciplinata dalla legge (cinque anni), sicchè allo stato non si delinea una situazione di danno irreparabile neanche sotto tale specifico profilo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)