Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Autorizzazione unica – procedura di autorizzazione semplificata (PAS) – Invalidità  – Atto di ritiro – Necessità 

L’autorizzazione unica rilasciata a seguito di procedura semplificata, rilasciata ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 28/2011 determina la legittimità  dell’impianto eolico che ne è oggetto sino al suo espresso ritiro da parte della Regione, che non può limitarsi a dichiararne l’invalidità  con mere osservazioni (nella specie è stata rigettata la tutela cautelare avverso un nota regionale che dichiarava l’illegittimità  dell’impianto senza ritirare il titolo abilitativo già  rilasciato con PAS, anche per assenza di periculum posto che il il ricorrente comunque non avrebbe potuto accedere agi incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.

Idem ord. n. 732/2013

N. 00733/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00711/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2013, proposto da:

Eurowind Ascoli 1 s.r.l. ed Eurowind s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Pietro Colangione e Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari al lungomare N.Sauro n. 31; Comune di Ascoli Satriano, Comune di Deliceto; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota n.1930 del 6 marzo 2013, con la quale la Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche ha comunicato alla Società  di ritenere invalidi:
a) il titolo abilitativo ottenuto dalla stessa dal Comune di Ascoli Satriano, tramite la Procedura Abilitativa Semplificata, ex. artt.5 e 6 d. lgs.n.28/2011 (“PAS”), presentata il 28 febbraio2012 per la variazione del modello di aerogeneratore da installare nel Parco Eolico di Ascoli Satriano autorizzato dalla Regione Puglia con determinazione Dirigenziale n.280/2011 (“Autorizzazione Unica”);
b) il titolo abilitativo ottenuto dalla stessa dal Comune di Deliceto, tramite PAS presentata il 28 febbraio 2012 per la variazione della planimetria della stazione di utente del Parco Eolico di Ascoli Satriano;
-di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio e Vito Aurelio Pappalepore; Tiziana Colelli;
 

Considerato che, a tutt’oggi, l’impianto in questione è legittimamente in esercizio posto che l’autorizzazione unica non è stata ritirata nè, tanto meno, può ritenersi invalidato il titolo abilitativo conseguito tramite P.A.S. sulla scorta delle mere osservazioni articolate dall’ente regionale;
Rilevato che, pertanto, non appaiono -allo stato- sussistere le condizioni perchè il paventato pregiudizio si produca, anche in considerazione dell’inapplicabilità  alla fattispecie della sopravvenuta disciplina per l’erogazione degli incentivi di cui al D.M.6 luglio 2012;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)