1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione  – Mancato annullamento del titolo edilizio – Illegittimità 


2. Procedimento amministrativo – Autotutela – Provvedimenti consequenziali – Conclusione del procedimento di annullamento – Necessità 

1. Sussistono i presupposti per la sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal Comune in riferimento ad una struttura in corso di esecuzione, se in precedenza l’Amministrazione non ha provveduto ad annullare il proprio precedente provvedimento, ritenuto illegittimo.


2. Qualora l’Amministrazione ritenga viziato un proprio provvedimento abilitativo con cui è stata autorizzata un’attività  edilizia in corso,  deve prima concludere il procedimento di annullamento in aututotutela e solo successivamente adottare il conseguente ordine di demolizione.

N. 00702/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01476/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2013, proposto da:

Caporale s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonia Molfetta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;

contro
Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Lorusso e Vito Spano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, n. 166/5;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione n. 19 del 12.07.13 (prot. n. 21637) con cui è stata ordinata la “demolizione delle strutture in corso di esecuzione, ma limitatamente a quelle allocate al piano sottotetto dell’edificio residenziale sito in Corso di Vittorio n. 32..”;
di ogni altro atto al predetto connesso, ancorchè non conosciuto, ivi inclusa, ove occorra e limitatamente alle parti richiamate nell’ordine di demolizione, l’ordinanza di sospensione n. 9 del 26.03.2013 e le relative relazioni istruttorie.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Antonia Molfetta e Vito Spano;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che il Comune resistente avrebbe prima dovuto concludere il procedimento di annullamento in aututotutela, avviato in data 9 luglio 2013, e poi adottare i conseguenti provvedimenti, mentre già  in data 12 luglio 2013 ha provveduto ad adottare l’ordinanza di demolizione, oggetto di impugnazione;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2015 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)