Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Ordinanza sospensiva – Riesame dell’istanza del ricorrente – Inerzia della p.A – Istanza di esecuzione – Accoglimento
 

àˆ fondata la domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare che disponga il riesame da parte della p.A. dell’istanza del privato in caso di inerzia dell’Amministrazione nel procedere al riesame in parola.

N. 00671/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00662/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2013, proposto da:

Petruzzelli Giuditta Santa, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Russo Frattasi, Gianfranco Rossi e Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Giancarlo Russo Frattasi in Bari, via Putignani, 208;

contro
Comune di Modugno; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di diniego definitivo del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente con l’istanza del 3.1.2013, notificato 1’11.4.2013, a firma del Dirigente del II Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Modugno, avente ad oggetto:”Richiesta di Permesso di costruire: DINIEGO DEFINITIVO Intervento di: Realizzazione di recinzione di delimitazione suolo in via Imbriani n. 63 (Mapp. P.lla 1691 foglio 25); in zona omogenea “Zone destinate a viabilità ” del P.R.G.C. Rif. Pratica Ed. N. 7 del 0310112012″; nonchè:
di ogni atto ai predetti comunque connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto comunque lesivo, ivi compresi:
– la comunicazione istruttoria prot. n. 31156 del 29.6.2012, richiamata nel provvedimento di diniego e allo stato non conosciuta;
– la nota prot. n. 32246 del 5.7.2012, pervenuta il successivo 10.7.2012, con cui il Responsabile del Procedimento e il Dirigente del II Settore del Comune di Modugno hanno comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della I. n. 241/1990;
– la nota prot. n. 004000/0041000 del 3.9.2012, a firma del Responsabile S.U.E. e del Dirigente del II Settore del Comune di Modugno;
– il parere del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Modugno prot. n. 0044762 del 28.9.2012 e relativi allegati, richiamati nel provvedimento impugnato e non conosciuti;
– ogni altro atto istruttorio, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo;
nonchè
per l’accertamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza della ricorrente;
per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza del comportamento tenuto dall’Amministrazione e degli atti dalla stessa adottati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 348/2013 del 20/6/2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Natalia Pinto;
 

Considerato che con l’ordinanza di questa Sezione n. 348/2013 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ai fini del riesame in relazione alle indicazioni conformative contenute nella motivazione dell’ordinanza medesima;
Considerato che la citata ordinanza, peraltro non oggetto di impugnazione da parte del Comune di Modugno, deve essere eseguita dall’Amministrazione senza ulteriore indugio;
Considerato che l’istanza di esecuzione risulta pertanto fondata con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie l’istanza di esecuzione di che trattasi e, per l’effetto, ordina al Comune di Modugno di provvedere al riesame dell’istanza edilizia della ricorrente, nei termini di cui in motivazione, entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Dispone comunque, in caso di persistente inerzia del Comune di Modugno, che a tanto provveda – entro l’ulteriore termine di giorni trenta – il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico della Regione Puglia, ing. Nicola Giordano, o suo delegato, nominato con la presente commissario ad acta, con spese – liquidate fin d’ora nella misura di € 1.000,00 – che saranno poste a carico del Comune di Modugno.
Condanna il Comun e di Modugno al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 800,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)