Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza civile di condanna – Determinabilità  del quantum – Parametri specificati nella sentenza – Sufficienza

àˆ fondato il ricorso in ottemperanza davanti al G.A. per chiedere l’esecuzione della sentenza di condanna (non generica) dell’Amministrazione emanata dal giudice civile e passata in giudicato, qualora la determinazione del quantum si possa determinare mediante semplici operazioni aritmetiche sulla base di elementi di fatto contenuti nella sentenza stessa, che, in tal modo, obbliga la  p.A.  a conformarsi  al giudicato. 

N. 01582/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2013, proposto da Convertini Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gaetano Ponzone e Adalgisa Lorusso, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 3349/2011 della Corte di Appello di Bari in funzione di Giudice del Lavoro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Adalgisa Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 3349 depositata in data 13 settembre 2011, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’INPS (appellante) e l’odierna ricorrente Convertini Maria (appellata), la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro così decideva:
«¦ definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’INPS con ricorso depositato il 24 aprile 2009 avverso la sentenza resa in data 16 dicembre 2008 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, nei confronti di Convertini Maria, così provvede: accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda attorea di riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle retribuzioni giornaliere medie pubblicate sui DM negli anni successivi alla prestazione lavorativa; accoglie la domanda subordinata promossa dalla Convertini e, per l’effetto, dichiara che la retribuzione media settimanale da calcolarsi attraverso i salari medi convenzionali utilizzati è pari a £. 114.723; conseguentemente condanna l’INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione nella misura così corretta, oltre alle differenze per arretrati maturati dalla data di decorrenza dei crediti al 30 giugno 2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il complessivo importo di € 2.033,60, oltre successive differenze e relativi accessori nella misura di legge; compensa per metà  le spese di questo grado del giudizio; condanna l’INPS al pagamento della rimanente metà  delle spese liquidate per l’intero in € 1.086,00 (di cui € 602,00 per onorari) oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. G.G. Ponzone dichiaratosi anticipatorio. ¦».
Tale sentenza è stata notificata all’INPS in forma esecutiva in data 31.5.2012.
Tuttavia, alla notifica non seguiva alcun pagamento.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 29.6.2013.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
A tal riguardo, va evidenziato che la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 3349/2011 (cfr. pag. 4) contengono la specificazione del quantum spettante al lavoratore, suscettibile di determinazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella stessa sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378).
Conseguentemente, alla stregua del principio di diritto affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa cui questo Collegio ritiene di aderire, il creditore può certamente agire in executivis dinanzi al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna (non generica) del giudice civile passata in giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte dell’INPS al giudicato formatosi sulla menzionata sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’INPS di pagare alla Convertini le somme di cui alla sentenza n. 3349/2011 della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro indicate in precedenza.
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Si riserva, nel caso di persistente inadempienza dell’INPS, la nomina di un commissario ad acta su presentazione di apposita domanda da parte della ricorrente.
Vanno, altresì, poste a carico dell’INPS le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 3349/2011 e di pagare le somme sopra specificate in favore della ricorrente, nel termine ivi indicato.
Condanna l’INPS al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente Convertini Maria da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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