Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Smaltimento e recupero rifiuti  – Garanzie finanziarie – Fattispecie

In tema di attività  di smaltimento e recupero dei rifiuti, non è accoglibile la domanda di sospensione cautelare della diffida ad adempiere alla costituzione  delle garanzie finanziarie di cui al regolamento regionale n. 18/2007, laddove la diffida sia corredata dall’avvertimento dell’Amministrazione che, in mancanza, sarebbe stata richiesta (e non già  pronunziata)  la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale concessa alla società  interessata, in quanto tale avvertimento non integra gli estremi del periculum in mora.

N. 00662/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01328/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2013, proposto da:

Nubile s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Camillo Rosalba n. 47/Z;

contro
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariangela Carulli e Mario Marino Guadalupi, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; Comune di Brindisi; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota n. prot. 64137 del 9/10/2013 a firma del Dirigente della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, con la quale si assegnavano alla ricorrente “ulteriori 3 giorni per adempiere a quanto già  richiesto in materia di garanzie finanziarie con l’avvertimento che, in mancanza di riscontro, la stessa veniva considerata come dichiarazione di non accettazione delle garanzie finanziarie”;
di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso, ivi compreso il regolamento regionale n. 18 del 16 luglio 2007 pubblicato sul B.U. Regione Puglia in data 18 luglio 2007;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giampaolo Sechi; Mario Marino Guadalupi; Maria Liberti;
 

Considerato che non sembra -allo stato- sussistere il periculum in mora, posto che l’ultima delle determinazioni impugnate, a firma del Dirigente provinciale, si limita a minacciare la “richiesta” di sospensione dell’A.I.A.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)