1. Commercio, industria e turismo – Autorizzazione alla vendita – Mancato ritiro provvedimento – Esercizio sine titulo dell’attività  – Insussistenza


2. Commercio, industria e turismo – Autorizzazione  alla vendita – Revoca provvedimento – Istanza sospensione – Unica occupazione del ricorrente – Periculum in mora – Sussistenza

1. Il mancato ritiro del provvedimento di autorizzazione alla vendita da parte dell’interessato non costituisce esercizio sine titulo dell’attività .


2. Sussiste il periculum in mora, ai fini della richiesta di sospensiva del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività  di vendita, ove emerga che  l’attività  autorizzata costituisce l’unica occupazione del ricorrente. 

N. 00663/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01373/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2013, proposto da:

Vitangelo Tangorra, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via F.S. Abbrescia 83/B;

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura Comunale, in via P. Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina 15/10/2013, notificata il 23/10/2013, di revoca dell’autorizzazione amministrativa n.7101 del 16/09/2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,comunque lesivo ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Silvio Dodaro e Rosaria Basile;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che risulta pacificamente, anche dal provvedimento impugnato, che il ricorrente non ha cessato di svolgere l’attività  di vendita autorizzata con provvedimento del 16.9.2010 e che il mero mancato ritiro del provvedimento non comporta che l’attività  debba ritenersi esercitata senza titolo;
Ritenuto, altresì, che il ricorrente ha prodotto prova del pagamento dei canoni dovuti al Comune resistente per l’utilizzo del box concesso in uso;
Ritenuto, infine, che l’attività  autorizzata costituisce l’unica occupazione del ricorrente, con conseguente sussistenza del periculum in mora;
Che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)