Processo amministrativo – Pubblico impiego – Personale militare – Sanzione disciplinare – Giorni di consegna  – Natura – Pregiudizio grave e irreparabile – Insussistenza 

In relazione al personale militare, attesa la natura della sanzione disciplinare di corpo del provvedimento di consegna (nella specie, per tre giorni), non è possibile ipotizzare la verificazione di un pregiudizio grave e irreparabile per gli interessi del ricorrente.

N. 00667/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01387/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2013, proposto da:

Massimo Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.);

contro
Comando Legione Carabinieri Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrattuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n. 1214/258-25 emesso in data 22.4.2013 dal Comando Legione Carabinieri Puglia, nella persona del Capo di Stato Maggiore Col. Marco Rizzo, con cui è stata comminata la sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 di consegna ai danni del Mar. Ord. RUSSO Massimo;
di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo, ancorchè dal medesimo ricorrente non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Puglia e del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani, nessuno comparso per le parti;
 

Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che la natura della sanzione disciplinare irrogata e la sua intervenuta applicazione non consentono di ipotizzare, nelle more del giudizio, la verificazione di un pregiudizio grave e irreparabile per gli interessi del ricorrente;
Che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)