Ambiente ed ecologia – Rifiuti – Ordinanza regionale – Poteri straordinari – Assenza di un termine finale di efficacia – Illegittimità 

Risulta prima facie illegittima l’ordinanza emanata dalla Regione nell’esercizio di poteri straordinari in materia di rifiuti sottoposti dalla normativa di settore (art. 191, co.4, D.Lgs. n. 152/2006) a precisi limiti temporali, qualora in essa sia fissato un termine finale di efficacia genericamente ancorato all’avverarsi di una condizione (il ripristino della facoltà  d’uso della discarica), tale da rendere concreto e attuale il periculum in mora per il Comune ricorrente.

N. 00668/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01401/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2013, proposto da:

Comune di Brindisi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Guarino e Francesco Trane, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Nencha in Bari, al viale Papa Pio XII n. 59;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; Comune di Conversano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Sgobba, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-dell’ordinanza n.7 del 20.8.2013, a firma dell’Assessore alla Qualità  dell’Ambiente della Regione Puglia, avente ad oggetto “Ciclo di trattamenti dei rifiuti urbani prodotto dai comuni ex ATO BA/5. Delocalizzazione dell’attività  di smaltimento”;
-di ogni altro atto, presupposto, conseguente o, comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Conversano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Trane; Maria Liberti;
 

Considerato che i poteri straordinari che vengono qui in considerazione, previsti per fronteggiare emergenze altresì straordinarie, sono sottoposti dalla legge a precisi limiti temporali (cfr. art. 191, comma 4, d.lgs. n. 152/06);
Rilevato che, nella fattispecie, l’ultima delle ordinanze impugnate ha fissato un termine finale di efficacia genericamente ancorato al ripristino della facoltà  d’uso della discarica di Conversano;
Ritenuto altresì, in tali limiti, sussistere il periculum in mora, giacchè il conferimento dei rifiuti consentito per una durata allo stato incerta inciderebbe sulla capienza complessiva dell’impianto;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)