Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione – Dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter del d.lgs n. 163 del 2006 – Socio di maggioranza –  Interpretazione ex Ad.Plen 24 /2013 – Sospensione cautelare nella forma del riesame – Va disposta

Deve essere disposto il  riesame  dell’ammissione, contestata in s.g.,  di un’impresa alla gara d’appalto di cui è risultata vincitrice in relazione al principio di cui alla  decisione dell’ Adunanza Plenaria n. 24 del 6.11.2013, in cui si afferma che “L’ espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%”.
*
Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 18 dicembre 2013, n. 5047 – 2013; decreto 27 novembre 2013, n. 4715 – 2013, ric. n. 8548 – 2013

N. 00645/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01216/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2013, proposto da:

Litterio Antonio Geom. (in qualità  di titolare dell’impresa omonima di costruzioni), rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8;

contro
Comune di Carapelle, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso Rosa Cerabino in 70121 Bari, via Melo n.141; 

nei confronti di
Cavecon Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Clemente Manzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
Pignataro Costruzioni Generali Srl, C.G.S. Srl; 

per l’annullamento
previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte
in via principale: del verbale di aggiudicazione provvisoria del 29.5.2013 relativo ai “Lavori di sistemazione idraulica del territorio comunale” del Comune di Carapelle e della relativa determinazione del Settore Tecnico n. 99 del 18.6.2013, nella parte in cui ammette alla procedura di gara l’impresa “Pignataro costruzioni Generali srl” e determina la soglia di anomalia e la media in virtù anche dell’offerta dell’impresa anzidetta;
della determinazione del Settore Tecnico n. 112/2013 con cui il Comune di Carapelle ha disposto, in autotutela, la revoca della precedente determinazione n. 99/2013 di aggiudicazione definitiva della gara alla ditta “LITTERIO Geom. Antonio” e l’annullamento del verbale di gara del 29.5.2013;
della determinazione n. 122 del 26.7.2013 di approvazione del secondo verbale di gara del 22.7.2013 e del relativo verbale di gara con cui è stata rideterminata la soglia di anomalia e le relative medie ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa “CAVECON srl”;
della nota prot. n. 320 del 26.7.2013 del Responsabile del Procedimento;
della nota prot. n. 5729 del 21.8.2013 del Responsabile del Procedimento e Presidente della Commissione di gara di diniego di riesame ex art. 243 bis D.Lgs. 163/2006;
in via subordinata: del bando, del disciplinare, del capitolato di gara, di tutti i verbali di gara; nonchè di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e o comunque connesso, anche non conosciuto.
Con espressa riserva di motivi aggiunti per eventuali atti non conosciuti.
NONCHà‰ PER LA DECLARATORIA
dell’inefficacia e/o annullamento del contratto eventualmente stipulato con la ditta contro interessata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carapelle e di Cavecon Srl;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuliano Di Pardo, avv. Raffaele De Vitto e avv. Clemente Manzo;
 

Rilevato che, in pendenza di giudizio, è intervenuta la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 24 del 6.11.2013 che ha chiarito la portata normativa della disposizione la cui violazione è stata invocata da parte ricorrente;
ritenuto che i principi in essa affermati rilevano nella fattispecie in esame e impongono di riesaminare l’ammissione della impresa Pignataro srl alla luce degli stessi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Accoglie l’istanza cautelare per come precisato in parte motiva e per l’effetto dispone il riesame dell’ammissione della partecipante Pignataro srl nel termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)