Leggi, decreti, regolamenti – Comune – Sindaco – Incompatibilità  – Art.13, c.3, D.L. n.138/2011 – Deroga ex art. 29 bis D.L. 69/2013 – Applicabilità  – Condizioni

Non si ravvisano elementi univoci per poter attribuire natura interpretativa alla norma dettata dall’art.29-bis del D.L. n.69/2013, introdotto in sede di conversione dalla L. n.98/2013, che dispone che non si applichino alle cariche elettive monocratiche degli organi di governo degli enti territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni si siano svolte prima della data di entrata in vigore del decreto, le previsioni sulla incompatibilità  previste dall’art.13, comma 3, primo periodo, del D.L. n.138/2011, convertito in L. n.148/2011. Pertanto, allo stato, non sembrano esservi i presupposti per un’applicazione retroattiva della predetta disposizione di legge.
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Idem ordinanza n. 656/2013.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 30 gennaio 2014, n. 451 – 2014 ric. n. 131 – 2014


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Vedi anche Cons. St., sez. III ric. n. 132 – 2014

N. 00657/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01392/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2013, proposto da:

Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Bari, Piazza Massari;

contro
Presidente della Repubblica, Ministero dell’Interno e Prefettura – U.T.G. di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Presidente della Repubblica del 12.7.2013, notificato con nota del Prefetto di Foggia del 26.7.2013, acquisita agli atti di questo Comune in data 1.8.2013 al prot. n. 11153, con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di San Marco in Lamis (FG) ai sensi degli artt. 52 e 141 n. 1 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
nonchè di ogni atto presupposto, ivi compresa la relazione del Ministro dell’Interno del 2.9.2013, e conseguente, ivi compresa la nota del Prefetto di Foggia del 26.7.2013;
nonchè avverso la nota del Ministero dell’Interno del giorno 1.10.2013, pervenuta il 2.10.2013, con cui “si ritiene che non possa darsi corso favorevole alla richiesta di annullamento o revoca del citato D.P.R. di scioglimento”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Repubblica, del Ministero dell’Interno e della Prefettura – U.T.G. di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, gli avv. Oreste Morcavallo e avv. dello Stato Walter Campanile;
 

Ritenuto, nei limiti della presente fase cautelare, che non sussistono elementi univoci dai quali poter desumere la natura interpretativa, e quindi retroattiva, della disposizione di cui all’art. 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto”;
Ritenuto, conseguentemente, che l’istanza non possa essere favorevolmente apprezzata, sotto il profilo del fumus boni iuris;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)