Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza –
Esecuzione del giudicato – Mancata quantificazione dell’eventuale maggior danno ex art. 429 c.p.c. – Condanna generica – Fattispecie
 

La sentenza non contenente la quantificazione delle differenze
spettanti al ricorrente nè, in particolare, dell'”eventuale maggior danno”ai sensi dell’art. 429 c.p.c., costituisce mera condanna generica ineseguibile
in sede di ottemperanza (nel caso di specie è stato assegnato al ricorrente un
termine per il deposito di memorie finalizzate alla suddetta quantificazione).
 

N. 01460/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2013, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Porcelluzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, alla via Andrea da Bari n.35;

contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Trani – sez. lavoro n. 7239/08 (indennizzo per danni da emotrasfusione);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Domenico Porcelluzzi;
 

Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione potrebbe essere qualificata come mera condanna generica dell’Amministrazione intimata, non contenendo la quantificazione delle differenze spettanti al ricorrente nè, in particolare, dell'”eventuale maggior danno” ai sensi dell’art. 429 c.p.c.;
Rilevato che, conseguentemente, potrebbe risultare -allo stato- ineseguibile;
Ritenuto di dover assegnare 20 (venti) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie su quest’unica questione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, assegna 20 (venti) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie ed eventuali documenti vertenti sulla questione indicata nella parte motiva. Rinvia per il prosieguo alla C.C. del 4 dicembre 2013;
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)