1. Istruzione pubblica – Disabile – Insegnante di sostegno – Assegnazione inferiore al monte ore prescritto – Illegittimità 
2. Processo amministrativo – Domanda risarcitoria – Onere della prova

1. Deve essere riconosciuto il diritto degli studenti disabili ad ottenere un assistente all’autonomia ed alla comunicazione ad personam per l’intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nel profilo dinamico funzionale elaborati ai sensi della L. n. 104/1992 e a mantenere tale misura per i successivi anni scolastici fino all’approvazione del nuovo P.E.I. (piano educativo personalizzato), atteso che l’assistente personale costituisce strumento idoneo, adeguato ed indispensabile per l’istruzione e l’integrazione scolastica dello studente disabile
2. Il risarcimento del danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale ma richiede la positiva verifica di tutti gli elementi che integrano la fattispecie dell’illecito aquiliano (danno, nesso causale ed elemento soggettivo) (Nella specie, il Collegio ha respinto la richiesta risarcitoria, proposta unitamente a quella di accertamento, per carenza di prova circa il nesso di causalità  che si assume intercorrente tra la riduzione del monte ore di assistenza oggetto di censura e la lamentata assenza di progressi da parte dei minori disabili).

N. 01485/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitori esercenti la potestà  sul minore -OMISSIS-; -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitori esercenti la potestà  sulla minore-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Paola Quarticelli, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. Michele Panariti, alla via Argiro n. 7; 

contro
Istituto tecnico commerciale Dante Alighieri – Cerignola, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; Provincia di Foggia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Quintino Sella n. 40; 

per l’accertamento
del diritto del minore -OMISSIS-, entrambi studenti disabili, frequentanti l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Dante Alighieri” in Cerignola, affetti da handicap in situazione di gravità , di ottenere un assistente all’autonomia ed alla comunicazione ad personam per l’intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nel profilo dinamico funzionale elaborati ai sensi della legge n. 104 del 1992 e per l’accertamento del connesso obbligo della Provincia di Foggia di garantire l’assistenza specialistica per i disabili mediante assegnazione di un assistente all’autonomia ed alla comunicazione personale;
nonchè per la condanna della Provincia di Foggia al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dai genitori in proprio e per i minori a causa dell’inesatto adempimento della Provincia di Foggia nell’erogazione della prestazione assistenziale, con ogni conseguente pronuncia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri – Cerignola, della Provincia di Foggia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Paola Quarticelli; Sergio Delvino; Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I minori -OMISSIS- e-OMISSIS-, a tutela dei quali propongono il presente gravame i genitori esercenti la patria potestà  in epigrafe meglio indicati, frequentano l’Istituto tecnico commerciale Dante Alighieri di Cerignola e sono entrambi affetti da gravi disturbi che hanno determinato la diagnosi di “handicap in situazione di gravità ” da parte della competente Azienda sanitaria locale, ai sensi della legge n.104/92.
Il Servizio territoriale di neuropsichiatria infantile ha dato atto della necessità  per tutti e due i minori di un assistente all’autonomia ed alla comunicazione ad personam rispettivamente, per n. 15 e n. 12 ore settimanali; e la palesata esigenza è stata confermata negli atti programmatici redatti ai sensi di legge dall’Amministrazione scolastica di concerto con i rappresentanti dell’Asl competente, con i genitori e con l’insegnate di sostegno (il cd. “P.D.F.”, ossia profilo dinamico funzionale e il cd. “P.E.I.”, ossia piano educativo individualizzato).
Nonostante la convergenza di tutte le diagnosi e degli atti programmatici, l’Amministrazione provinciale di Foggia comunicava, con nota del 14 dicembre 2012, l’impossibilità  di garantire il monte ore riconosciuto nella documentazione medico-sanitaria-scolastica in relazione al servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione “in ragione delle esigue disponibilità  finanziarie”, assegnando soltanto n. 2 operatori per un monte ore complessivo di n. 10 ore settimanali da distribuirsi tra quattro alunni disabili, tutti frequentanti lo stesso Istituto, tra cui i due ricorrenti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato e la Provincia di Foggia con atti depositati -rispettivamente- in data 9 e 20 marzo 2013, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 169/2013 è stata accordata la richiesta tutela cautelare, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui “l’assistenza scolastica si correla ad un incomprimibile diritto fondamentale della persona che non può subire limitazioni in considerazione delle esigenze di bilancio” e “considerata la vincolatività  del piano educativo individualizzato, risultato della sintesi tra le diverse professionalità  , all’interno e all’esterno dell’ambito scolastico”.
All’udienza del 3 luglio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riferimento all’anno scolastico 2012/2013, ormai concluso. Permane tuttavia l’interesse per i successivi anni scolastici, sino all’approvazione di un nuovo Piano educativo individualizzato. Entro questi limiti il gravame stesso merita accoglimento.
Espressamente i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto a fruire di un’assistente all’autonomia ed alla comunicazione per l’intero monte ore rispettivamente previsto per i due minori nelle diagnosi funzionali e nei profili dinamico-funzionali elaborati ai sensi della legge n. 104/92; non soltanto per l’anno in corso al momento della proposizione del gravame (cioè il 2012/2013), ma anche con riferimento agli anni successivi in cui i minori stessi frequenteranno l’Istituto.
La domanda, si ribadisce, può essere accolta in modo parziale e sino all’approvazione del nuovo P.E.I., destinato a rideterminare con attualità  i bisogni dell’interessato.
Sia sufficiente in proposito richiamare una recente decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato del 23 luglio 2013 (la n. 3950) che, nell’esaminare un caso speculare, ha sancito il diritto dello studente disabile affetto da una grave malattia “di ottenere un’assistenza continua, di sostegno per la didattica di livello alto e di assistenza educativa per le relazioni in ambito scolastico..” condannando in particolare la Provincia “..ad assegnare ¦un assistente alla persona per 10 ore settimanali e a mantenere tale misura nei successivi anni scolastici fino all’approvazione del nuovo piano educativo individualizzato”. Si rinvia, in proposito, al completo impianto motivazionale della decisione in esame.
3.- Orbene, tornando al caso di specie, non vi è in atti contestazione della situazione di grave disabilità  da cui sono affetti gli studenti in questione nè dell’asserita necessità  di assicurare un monte ore – rispettivamente di n.15 per il minore -OMISSIS- e n.12 per la minore -OMISSIS– secondo le indicazioni degli organi preposti.
Ciò posto, in applicazione dei richiamati principi, deve accertarsi il loro diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, di cui l’assistente personale costituisce strumento idoneo, adeguato ed indispensabile, quale misura integrativa e di supporto; con conseguente condanna della Provincia di Foggia ad assegnare ai ricorrenti un assistente alla persona per l’intero monte ore previsto e a mantenere tale misura per i successivi anni scolastici fino all’approvazione del nuovo P.E.I..
4.- L’azione risarcitoria proposta congiuntamente a quella di accertamento non può, invece, trovare accoglimento.
Risulta invero completamente sprovvista di prova circa il nesso di causalità  che si assume intercorrente tra la riduzione del monte ore di assistenza oggetto di censura e la lamentata assenza di progressi da parte dei minori disabili.
Non può invero dubitarsi che, alla stregua di consolidata giurisprudenza, non sia configurabile alcun automatismo tra annullamento giurisdizionale e risarcimento, gravando sulla parte ricorrente la prova di tutti gli elementi che integrano la fattispecie dell’illecito aquiliano (danno, nesso causale ed elemento soggettivo). In tal senso, da ultimo, questa Sezione nella sentenza n. 257 del 21.2.2013 (in termini C.d.S., Sez. VI, decisione n. 2419 del 6.5.2013).
Il risarcimento del danno non è cioè una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale ma richiede la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e, per quel che qui rileva, del nesso causale tra l’illecito e il danno subito. E proprio sotto tale ultimo profilo si registra – come detto – un deficit probatorio nella fattispecie che ci occupa.
5.- Alla stregua di tutto quanto precede, pertanto, il gravame può essere accolto con esclusivo riferimento all’azione di accertamento e nei limiti indicati .
Considerata tuttavia la gravità  degli effetti di un persistente inadempimento in relazione alla concreta fattispecie, va accolta, giusta quanto consente l’art. 34, primo comma, lett. e), c.p.a., la richiesta di immediata nomina di Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione provinciale, ove questa non provveda a dare esecuzione alla presente sentenza entro e non oltre trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza stessa. Per l’effetto, si incarica dell’adempimento in luogo dell’Amministrazione il Prefetto di Foggia, con facoltà  di delega a funzionario del suo ufficio dotato di adeguata competenza.onsiderata la parziale soccombenza dei ricorrenti, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Per l’effetto accerta il diritto dei minori -OMISSIS-ad usufruire di un assistente all’autonomia ed alla comunicazione ad personam, rispettivamente per n. 15 e n. 12 ore settimanali e nomina sin d’ora il Prefetto di Foggia, con facoltà  di delega, quale Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione provinciale, che si protragga oltre il termine indicato in motivazione.
Il compenso al commissario, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione provinciale di Foggia e sarà  liquidato, a seguito di specifica documentata istanza dell’interessato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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