Pubblica sicurezza – Circolazione stradale – Patente di guida – Revoca –  Persona sottoposta a misure di prevenzione – Legittimità 
 
 

In materia di revoca della patente di guida disciplinata dall’art. 130 del D.Lgs.285/1992, l’esclusione della revoca automatica –  per effetto della sentenza della Corte costituzionale 18 ottobre 2000, n. 427 – nei confronti dei soggetti che siano stati sottoposti in passato alle misure di sicurezza personali, non implica che essa non debba essere disposta, viceversa, nei confronti di coloro i quali siano sottoposti a dette misure di prevenzione al momento dell’emanazione del provvedimento, in quanto privi dei requisiti morali richiesti dall’art. 120, comma 1, dello stesso decreto per ottenere  il rilascio del titolo abilitativo. 

N. 00603/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01228/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2013, proposto da:

S. C., rappresentato e difeso dall’avv. Cataldo Torelli, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Mctc di Bari, U.T.G. – Prefettura di Barletta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Provvedimento di revoca della patente di guida Cat. C nr. BA551420SP, rilasciata dalla M.C.T.C. di Bari in data 18.11.1975 a C. S., nato ad Andria il 22.7.1961 ed ivi residente in Contrada Troianelli, Via Sperlungano, 2^ Trav. Sx,;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Mctc di Bari e dell’U.T.G. – Prefettura di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e
uditi per le parti i difensori Giuseppe Dipaola;
 

CONSIDERATO che, ad un esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che deve ritenersi esclusa la possibilità  di adottare la revoca automatica della patente solo nei confronti di coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità  dell’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 in relazione all’art. 130, comma 1 lett. b) del medesimo decreto, ma non nei confronti di coloro che sono all’attualità  sottoposti a misure di prevenzione, come nella fattispecie oggetto di gravame;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)