1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Esclusione – Impugnazione – Interesse strumentale  – Non sussiste – Fattispecie 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Prova – Necessità 


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Contratti sottosoglia – Commissione giudicatrice – Composizione

 
1. Non sussiste neppure l’interesse strumentale al rifacimento della gara d’appalto da parte del concorrente legittimante escluso dalla stessa  procedura (non avendo  adempiuto all’obbligo di dimostrazione degli applicativi offerti).


2. Nel giudizio impugnatorio le censure mosse al provvedimento devono risultare adeguatamente provate.


3. Non è applicabile ai contratti sotto soglia l’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006  che detta rigide prescrizioni in ordine alla composizione della commissione giudicatrice di una gara. 
*
Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 11 dicembre 2013, n. 4931 – 2013; ric. n. 7820 – 2013
 

 
00528/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01101/2013 REG.RIC.           

 


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2013, proposto da:

CSIPA – Centro Servizi Informatici Pubblica Amministrazione – S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Carmine Rucireta e Anna Filomena Bruno, con domicilio eletto presso Carmine Rucireta in Bari, via Cognetti N. 25;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

nei confronti di
A.P. System S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe C. Salerno e Barbara Taurino, con domicilio eletto presso Alberto Coccioli in Bari, via San Francesco D’Assisi, 15; 
Data Management S.p.A., Halley Sud Est S.R.L., Tinn S.R.L.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 3 del 9/7/2013 (Reg. gen. 582/2013) e della nota di comunicazione prot. 35644 dell’11/7/2013, con cui il Comune di Modugno ha aggiudicato definitivamente a A.P. System S.r.l. la procedura di gara ” cottimo fiduciario ” per la fornitura di software applicativi per la gestione dei servizi Ragioneria e Personale e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ed in particolare:
– della determinazione dirigenziale n. 49 del 30/4/2013 (Reg. Gen. 373/2013) di
nomina della Commissione giudicatrice;
– del -ri etto serbato dall’Amministrazione in relazione all’informativa ex art.
art. 243 bis D.Lgs, n. 163/2006 inoltrato dalla ricorrente con nota prot. 38158 del
26/7/2013;
– della nota prot. n. 21580 del 22/4/2013 con cui l’Amministrazione ha rinviato “a
data da destinarsi” la seduta di gara fissata nella lettera di invito;
– di tutti i verbali di gara (dal n. 1 al 4) rispettivamente del 9/5/2013, del 10/5/2013,
del 15/5/2013 in seduta riservata e del 15/5/2013 in seduta pubblica;
– della nota prot. n. 22835 del 30/4/2013 di convocazione per la “demo” del software
offerto per il giorno 9/5/2013;
– della nota prot. 24345 del 9/5/2013 di invito dei dipendenti comunali alla seduta di
valutazione della Commissione giudicatrice;
– della nota prot. n. 24006 del 7/5/2013 di’diniego di rinvio della “demo”;
– della nota prot. n. 24698 del 10/5/2013 di convocazione per la “demo” in data
15/5/2013;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
– ove occorra, della determinazione dirigenziale n. 114 del 31/12/2012 (Reg. Gen. N. 1161/2012) di indizione della procedura, della determinazione dirigenziale n. 275 deI
28/3/2013 (Reg. Gen. 257/2013) di “conferma” della indizione e di approvazione degli atti di gara, della lettera di invito contenente la Iex speciaiis di gara e del capitolato tecnico;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della A.P. System S.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori: Anna Bruno, Carmine Rucirreta, Vito Aurelio Pappalepore e Giuseppe Salerno;
 

Considerato che non ricorre nella specie il fumus boni juris anche con riferimento alla prospettazione di interesse solo strumentale finalizzato all’eventuale rifacimento della gara, atteso che la ricorrente, anche a prescindere da ogni altra considerazione, non ha adempiuto – nonostante il rinvio concessole – all’obbligo di dimostrazione degli applicativi offerti;
Considerato, altresì, che le censure dedotte non risultano adeguatamente provate alla stregua della documentazione oggi in atti;
Ritenuto, inoltre, l’inapplicabilità  del disposto di cui all’art. 84 D.lgs 163/2006, trattandosi nella specie di ipotesi ricadente nell’ambito di applicazione di cui all’art, 121, comma 1 del D.lgs citato (fornitura di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, respinge la suindicata istanza cautelare;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.600,00, di cui € 800,00 in favore del Comune di Modugno ed € 800,00 in favore della contro interessata AP System Srl, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)