Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Misure cautelari collegiali – Revocazione –  Applicazione e limiti

Non si può far ricorso all’istituto della revoca dell’ordinanza cautelare, previsto dall’art. 58, comma 2, del c.p.a., che a sua volta rinvia alle ipotesi di revocazione della sentenza prevista dall’art. 395 del c.p.c., se le contestazioni mosse all’ordinanza impugnata avrebbero potuto integrare motivi di impugnazione della stessa in Consiglio di Stato (nella specie si contestava che l’ordinanza non avesse tenuto conto del motivo di impugnazione relativo all’incompetenza della commissione giudicatrice qualificando tale omissione come svista o errore materiale).

N. 00534/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00292/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Nova Urbs s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari n. 141;

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Lorusso e Vito Spano, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5; 

nei confronti di
Società  Cooperativa Archeologia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Iacuzzo e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour 31; 
Tommaso Maria Massarelli, Nunzia Marsico, Tiziana Tucci, Maria Carmela Ciocia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di seduta pubblica n. 2 del 10.12.2012;
– del verbale di seduta pubblica n. 4 del 17/12/2012;
– del verbale di seduta pubblica n. 11 del 29/1/2013;
– della nota Comune di Gravina in Puglia prot. n. 6269 del 22/2/2013;
– ove occorra, e nei limiti dell’interesse della ricorrente della determinazione a contrattare n. 508 del 9.8.2012, non nota;
– nonchè di tutti gli atti e provvedimenti connessi, collegati e conseguenziali, ancorchè non noti;
sui motivi aggiunti presentati in data 7 maggio 2013,
per l’annullamento
VI) della deliberazione G.C. di Gravina di Puglia n. 122 del I.7.2010 nell’interpretazione datane dal Comune di Gravina con atto del 21.3.2013, depositato davanti al T.A.R. Puglia il 22.3.2013;
VII) del verbale di gara in seduta pubblica n. 13 del 5.3.2013 (dal contenuto non noto, dunque, con riserva di gravame mediante la proposizione di ulteriori motivi aggiunti);
VIII) della nota prot. n. 9355 del 21.3.2013 ad oggetto “Comunicazione”;
IX) della determinazione n. 160/2013 del Dirigente responsabile della Direzione Area Tecnica del Comune di Gravina in Puglia, di approvazione dei verbali di gara nonchè di aggiudicazione provvisoria in favore di SOCIETA’ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA in uno all’allegata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del procedimento, corredata di attestazione di sua conformità  alla legislazione vigente nonchè allo statuto e ai regolamenti comunali;
X) dell’aggiudicazione definitiva in favore della società  controinteressata, ove intervenuta ex art. 12 D. Lgs. N.163/2007;
XI) laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento antecedente, connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonchè dei pareri preordinati al provvedimento impugnato;
sui motivi aggiunti presentati in data 16 luglio 2013,
per l’annullamento
XII) del verbale di seduta riservata (n. 12) del 19.2.2013, consegnato alla ricorrente in data 6.6.2013, nonchè della nota della Cooperativa Archeologia di giustificazioni, acquisita al protocollo del Comune di Gravina di Puglia n. 5432 del 15.2.2013;
XIII) del verbale di seduta pubblica n. 13 del 5.3.2013;
XIV) della nota prot. n. 17058 del 4.6.2013 ad oggetto “Comunicazione”;
XV) della determina n. 395/2013 del 30.5.2013, a cura del Dirigente, di approvazione integrale della proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento, atto sub XVI);
XVI) proposta di determinazione del Responsabile del procedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto riguardante “la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori riguardante il recupero tecnico-funzionale e il completamento dell’ex monastero di Santa Sofia per la realizzazione del centro servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale della città  murgiana”;
XVII) laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, di ogni altra determinazione, compresa la determinazione a contrattare n. 508 del 9.8.2012, e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento antecedente, connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonchè dei pareri preordinati al provvedimento impugnato.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia e della Società  Cooperativa Archeologia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Filippo Colapinto, Vito Spano e Valentina Leone;
 

Considerato che la Nova Urbs s.r.l. ha presentato istanza di revoca, ex articolo 58, comma secondo, del codice del processo amministrativo dell’ordinanza 25 luglio 2013 n. 411;
considerato che l’articolo 58, comma secondo, rinvia all’articolo 395 del codice di procedura civile;
considerato che parte ricorrente ritiene in sostanza che dalla motivazione dell’ordinanza si deduca la mancata considerazione del motivo riguardante l’incompetenza della commissione aggiudicatrice a valutare la congruità  dell’offerta sospettata di anomalia e che tale circostanza possa qualificarsi come svista o errore materiale suscettibile di un intervento revocatorio;
considerato che l’istanza appare invece diretta a contestare la misura cautelare con argomenti che avrebbero dovuto trovare corretta collocazione nell’appello al Consiglio di Stato;
considerato in ogni caso che, allo stato degli atti, in particolare dalle verbalizzazioni dell’attività  della commissione si evince un procedere dei fatti diverso da quello presupposto alle deduzioni attoree: invero nel verbale della seduta n. 11 del 29 gennaio 2013 si legge: “La commissione dà  atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla concorrente “Cooperativa Archeologia”. Alla luce di quanto sopra, il Presidente di gara comunica di non poter procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara, atteso che la predetta offerta va assoggettata a verifica in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i”, mentre dal verbale della seduta numero 13 del 5 marzo 2013 risulta che “¦l’Ing. Stasi ha comunicato ai presenti che le giustificazioni prodotte dalla concorrente COOPERATIVA ARCHEOLOGIA sono risultate meritevoli di accoglimento sia relativamente all’offerta economica che all’offerta temporale e, di conseguenza, ha dichiarato aggiudicataria provvisoria della gara la menzionata COOPERATIVA ARCHEOLOGIA¦”);
considerato che nella vicenda l’Ing. Stasi svolge contemporaneamente le funzioni di presidente della commissione, di dirigente dell’area tecnica e di responsabile unico del procedimento (come attestato nella determina 20 marzo 2013 n. 160 di aggiudicazione provvisoria), essendo l’arch. Caterina Natale, in origine nominata RUP e così indicata nel bando, non più dipendente dal Comune di Gravina, per mobilità  volontaria, dal 31 dicembre 2012;
considerato in conclusione che l’istanza non può che essere rigettata;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia respinge la suindicata istanza di revoca.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore del Comune di Gravina in Puglia e della Società  Cooperativa Archeologia, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle parti.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)