1. Processo amministrativo – Misure cautelari monocratiche – Costituzione in giudizio dell’amministrazione – Necessario contraddittorio – Trattazione – Udienza camerale cautelare 


2. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Chiusura scuola dell’infanzia – Assenza di autorizzazioni sanitarie – Tutela cautelare monocratica – Presupposti – Non sussistono – Rigetto

1. In caso di istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, la sede più opportuna per esaminare la questione processuale relativa alla costituzione dell’Amministrazione intimata è l’udienza camerale cautelare, nel rispetto del necessario contraddittorio sul punto, fermo restando che l’art. 46 c.p.a. non richiede specifiche formalità  per la costituzione e che nel procedimento de quo, ai sensi dell’art. 56 comma secondo ultimo periodo, il Presidente può sentire le parti che si siano rese disponibili “fuori udienza e senza formalità “.    


2. Non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare monocratica di sospensione di un’ordinanza contingibile e urgente, se essa è stata determinata dall’assenza di autorizzazioni sanitarie e amministrative funzionali all’esercizio dell’attività  (nella specie scuola dell’infanzia); l’aspetto del difetto di autorizzazione, infatti,  richiede un doveroso approfondimento in contraddittorio, mentre il requisito del periculum in mora prospettato dal ricorrente ha carattere puramente economico, sicchè nel bilanciamento tra i contrapposti interessi risulta prevalente quello alla salute e alla incolumità  dei potenziali frequentatori della scuola.

N. 00519/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01179/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2013, proposto da: 
Le Simpatiche Canaglie Soc. Coop. Sociale, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi n.63; 
Ministero Dell’Interno, U.T.G. – Prefettura Di Barletta; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza contingibile ed urgente n°207 del 13/09/2013,N° 31/2013 reg.emitt.;n° reg. Albo Pretorio 3553/2013, resa dal Sindaco di Bisceglie,ex art. 54 D. L.gvo n° 267/2000, di sospensione dell’attività  di scuola dell’infanzia in via dell’Industria n°2 – Bisceglie, a mezzo della quale si inibisce l’apertura della scuola per l’infanzia gestita dalla cooperativa ricorrente, sin dal primo giorno, 16 settembre 2013;
di ogni altro atto precedente o connesso;
nonchè per il risarcimento dei danni a carico del Sindaco nel Comune di Bisceglie, anche a titolo personale, per aver illegittimamente ritardato e inibito l’inizio dell’anno scolastico alla cooperativa ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la seconda istanza di concessione di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che la sede opportuna per esaminare la questione processuale in ordine alla costituzione dell’amministrazione intimata sia l’udienza camerale cautelare, nel rispetto del necessario contraddittorio sul punto (fermo restando che l’art.46 cpa, non richiede specifiche formalità  per la costituzione) ;
Ritenuto che la memoria depositata dal Comune valga, comunque, ai sensi dell’art. 56, co 2, ultimo periodo, cpa;
Rilevato che l’elemento posto a fondamento della nuova istanza cautelare monocratica- qualificabile come richiesta di revoca del precedente decreto – è rappresentato dalla documentata iscrizione di 48 alunni all’anno scolastico;
Ritenuto che resta insuperata la circostanza posta a fondamento dell’ordinanza sindacale impugnata rappresentata dal difetto di autorizzazioni sanitarie e amministrative funzionali all’esercizio dell’attività  (quelle esibite dalla ricorrente riguardano, infatti, altro soggetto, come rilevato nell’ordinanza sindacale);
Ritenuto che tale aspetto richieda un doveroso approfondimento in contraddittorio, viste le allegazioni dell’amministrazione intimata;
Ritenuto che il requisito del periculum prospettato abbia carattere puramente economico e nel bilanciamento tra i contrapposti interessi risulti prevalente quello alla salute ed incolumità  dei potenziali frequentatori della scuola;
ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la richiesta revoca;
 

P.Q.M.
Rigetta la seconda istanza di misura cautelare monocratica.
Conferma la già  disposta fissazione dell’udienza camerale.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 18 settembre 2013.
 
 
 
 
 




  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 19/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)