1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi aggiunti  – Atto endoprocedimentale – Inammissibilità  


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –   Motivi aggiunti – Autotutela – Nuovo avviso di avvio procedimento di diniego – Improcedibilità 


3. Procedimento amministrativo – Silenzio – Atti sopravvenuti – Fase predecisoria – Obbligo di conclusione 


4.  Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Onere probatorio

1. àˆ inammissibile per difetto d’interesse il ricorso per motivi aggiunti avverso un atto di natura endoprocedimentale, quale l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di attivazione del procedimento semplificato, trattandosi di un provvedimento inidoneo a incidere sulla sfera giuridica della ricorrente. 


2. àˆ improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, qualora l’atto impugnato venga sostituito in autotutela, con efficacia ex tunc, da nuovo avviso di avvio procedimento di diniego. 


3. Anche in caso di atti sopravvenuti, se endoprocedimentali, quali avvisi di avvio del procedimento di diniego, permane in capo alla p.A. l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito. 


4. Ai fini del risarcimento del danno da ritardo nell’adozione del provvedimento conclusivo, non è sufficiente allegare il danno patito, essendo necessaria  la specifica dimostrazione dello stesso.

N. 01330/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02099/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Fiore Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n.166/5; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro n.33; 

per l’accertamento
– dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Modugno sull’istanza di titolo unico ex artt. 4 e 5 D.P.R. n. 447/1998 -oggi artt. 7 e 8 D.P.R. n. 160/2010- presentata dalla Fiore Immobiliare s.r.l. il 10.08.2007;
– dell’obbligo del Comune di Modugno di concludere il procedimento ex art. 4 D.P.R. n. 447/1998 -oggi artt. 7 e 8 D.P.R. n. 160/2010-;
quindi anche, occorrendo, per l’annullamento della nota prot. n. 47459 del 29.09.2011, successivamente pervenuta, a firma del Responsabile Suap e del Dirigente II Settore del Comune di Modugno;
nonchè per il risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento avviato dalla Fiore Immobiliare S.r.l. con istanza del 10.08.2007, e comunque dal complessivo comportamento del Comune, così come in atto meglio descritto.
Motivi Aggiunti presentati in data 3 settembre 2012 :
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0026767 del 05.06.2012 a firma del Responsabile Suap e del Dirigente del II Settore del Comune di Modugno – notificato in data 11.06.2012;
– del successivo provvedimento di cui alla nota prot. n. 37215 del 01.08.2012 a firma del Responsabile Suap e del Dirigente del II Settore del Comune di Modugno;
– di ogni altro atto ai predetti connesso o presupposto, ovvero consequenziale, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo;
nonchè per l’accertamento
– dell’obbligo del Comune di Modugno di concludere il procedimento ex art. 4 D.P.R. n. 447/1998 – oggi artt. 7 e 8 D.P.R. n. 160/2010;
Motivi Aggiunti presentati in data 12 ottobre 2012:
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0040952 del 03.09.2012 a firma del Responsabile Suap e del Dirigente del II Settore del Comune di Modugno;
del parere di cui alla nota prot. n. 5331 del 31.05.2012 della Regione Puglia-Servizio Urbanistica (prot. del Comune di Modugno n. 26656 del 05.06.2012);
– del parere di cui alla nota prot. n. 3996 del 17.04.2012 della Regione Puglia-Servizio Urbanistica (prot. del Comune di Modugno n. 18474 del 18.04.2012);
– di ogni altro atto ai predetti connesso o presupposto, ovvero consequenziale, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo;
nonchè per l’accertamento
– dell’obbligo del Comune di Modugno di concludere il procedimento ex art. 4 D.P.R. n. 447/1998 – oggi artt. 7 e 8 D.P.R. n. 160/2010;
– dell’illegittimità  del comportamento, comunque, tenuto dal Comune di Modugno nell’ambito del procedimento per il conseguimento di titolo unico alla ristrutturazione ed all’ampliamento della struttura commerciale “City Moda”.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Modugno e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Felice Eugenio Lorusso, avv. Cristina Carlucci e avv. Tiziana Colelli, su delega dell’avv. Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
LA VICENDA OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
Per meglio comprendere la vicenda oggetto del presente contenzioso, occorre precisare che il ricorrente allega di aver presentato la sua istanza- meglio indicata in epigrafe – finalizzata alla ristrutturazione ed all’ampliamento della struttura commerciale “City Moda” (un grande centro commerciale nella zona nord barese), nel lontano 2007, con la significativa particolarità  che la richiesta di ristrutturazione e ampliamento contemplava la variante semplificata (cioè senza approvazione regionale) dello strumento urbanistico, variante necessaria, in quanto i terreni su cui ricadrebbe l’intervento hanno destinazione agricola.
Allega, ancora, che per anni la pratica è stata istruita in modo estremamente poco celere (evidenzia anche circostanze penalmente rilevanti che poi sono state ritenute fondate in un ordinanza cautelare a carico degli amministratori comunali).
Indica una circostanza estremamente grave: le c.d. modifiche progettuali indicate negli atti impugnati, oggetto di valutazione ostativa, sarebbero contenute in atti e progetti, in realtà , consegnati agli amministratori dal tecnico della società , al fine di un esame del tutto informale da parte degli uffici competenti ed al solo scopo di ottenere indicazioni utili, per le vie brevi, circa la praticabilità  della ulteriore variante (a riprova di ciò si allega che i progetti non sarebbero stati mai sottoscritti).
Questi atti sarebbero stati protocollati contra legem (perchè mai depositati a tal fine) ed all’insaputa dell’istante.
A caratterizzare, ancora la vicenda è la circostanza della sopravvenienza di una normativa di settore che impedisce l’adozione della variante semplificata per le strutture di vendita (con la precisazione che la normativa sopravvenuta non impedirebbe tout court l’accoglimento dell’istanza, ma imporrebbe solo l’intervento della regione).
RICORSO PRINCIPALE
Con il ricorso principale la società  ricorrente ha agito per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di autorizzazione (con titolo unico) alla ristrutturazione ed ampliamento struttura commerciale “city moda”.
Ove ritenuto necessario, chiede l’annullamento di una nota (n.47459 del 2011 del SUAP, sostanzialmente soprassessoria) che ha comunicato che la proposta è al vaglio delle autorità  competenti, anche alla luce della documentazione di parte, sostanzialmente modificativa della originaria proposta.
Chiede, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, previo eventuale rinvio, alla Corte Costituzionale della normativa sopravvenuta, tacciata di incostituzionalità .
I RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
Con il primo ricorso per motivi aggiunti la società  ricorrente impugna la nota, prot. n. 0026767, qualificata dall’amministrazione “preavviso di diniego” dell’istanza della ricorrente, datata 5.6.2012.
In sostanza, ed in estrema sintesi, con essa si preannunciano le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza della ricorrente, in ragione della rilevata discrasia tra progetto inviato ai VV.FF., per le valutazioni di competenza, e progetto oggetto di approvazione.
II RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si impugna il nuovo preavviso di diniego (di cui alla nota prot. n. 0040952 del 03.09.2012), sostitutivo di quello impugnato con i primi motivi aggiunti.
SULL’ESITO DEI RICORSI PRINCIPALE E PER MOTIVI AGGIUNTI.
L’esigenza di semplificare i termini di una vicenda, in punto fatto, tutt’altro che piana, impone di procedere, nella decisione della controversia, per “successive approssimazioni”, in primo luogo sgomberando il campo dalle questioni di pronta soluzione.
Senz’altro improcedibile è il ricorso per I motivi aggiunti, atteso che l’atto impugnato è stato sostituito in autotutela, con efficacia ex tunc, da nuovo avviso di avvio procedimento di diniego (nota prot. n. 0040952 del 03.09.2012, impugnato con i secondi motivi aggiunti).
A tali ragioni di improcedibilità  si aggiungono quelle di inammissibilità  (in realtà  prioritarie dal punto di vista logico) derivanti dalla natura dell’atto impugnato, mutuata dalla natura e qualificazione della nota impugnata con i secondi motivi aggiunti.
Con il che si viene alla decisione del ricorso impugnatorio proposto con il II atto di motivi aggiunti.
Esso è rivolto avverso un atto di natura endoprocedimentale (testualmente la comunicazione impugnata ha ad oggetto l’ “avvio del procedimento di diniego dell’istanza di attivazione del procedimento semplificato”).
Risulta, pertanto, inammissibile per difetto di interesse, non essendo rivolto nei confronti di un provvedimento idoneo ad incidere sulla sfera giuridica della ricorrente.
Di tanto si trae incidentalmente conferma anche dalla circostanza che la Fiore Immobiliare srl insiste, anche nel II ricorso per motivi aggiunti, per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere che presuppone evidentemente, la mancanza di un provvedimento conclusivo del procedimento azionato.
Le ragioni appena esposte rendono persuasi della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso principale avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza in questione.
Poichè, infatti, entrambi gli atti sopravvenuti non hanno concluso il procedimento (essendo dalla stessa amministrazione qualificati come avvisi di avvio del procedimento di diniego), permane l’obbligo di concluderlo con un provvedimento esplicito.
Tutte le difese comunali , in ordine all’ammissibilità  dell’istanza del 2007 (di cui si adombra la mera natura reiterativa di altra precedente e rigettata) sono evidentemente superate dal comportamento della stessa amministrazione che ha adottato l’atto impugnato con i secondi motivi aggiunti, con cui si autovincola (alla data del 3.9.2012) ad adottare il provvedimento conclusivo, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della nota di preavviso di diniego (v. pag. 10 nota in questione).
Le considerazioni appena indicate in ordine alla sorte dei ricorsi per motivi aggiunti inducono a tralasciare le eccezioni di tardività  delle domande impugnatorie formulate dalla difesa regionale.
Resta da esaminare la domanda risarcitoria formulata con il ricorso principale.
Essa, non avendosi contezza della spettanza del bene della vita, non può che riguardare il ritardo (interesse strumentale) all’adozione del provvedimento conclusivo.
Tuttavia, il danno patito è stato solo allegato, ma è rimasto del tutto indimostrato.
Conclusivamente, è da accogliere il ricorso principale avverso il silenzio, non essendo ancora stato concluso il procedimento, mentre va rigettata la domanda risarcitoria.
Vanno, infine, dichiarati inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
Le spese vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso principale avverso il silenzio e per l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dalla Fiore Immobiliare s.r.l. il 10.08.2007, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione – o dalla notificazione, se anteriore – della presente sentenza.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria