Processo amministrativo – Giudizio impugnatori – Soppressione tribunale – Istanza di sospensione monocratica – Rigetto – Ragioni 

Non è connotata da estrema gravità  ed urgenza, tale da  rendere necessaria la sospensione temporanea con decreto presidenziale,  l’impugnata determinazione di sopprimere il tribunale di Bitonto, considerato che entro  la data nella quale il suddetto provvedimento sarà  efficace (13 settembre 2013) si terrà  una camera di consiglio (11 settembre) nella quale potrà  essere esaminata  collegialmente l’istanza cautelare. 

N. 00478/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01118/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2013, proposto da: 
Comune di Bitonto, Michele Calamita, Nicola Bonasia, Antonio Lisi, Michele Coletti, Giuseppe Piacente, Nicola Papapicco, Graziano Lepore, Alberto Muschitiello, Emanuele Dimundo, Antonio Andriani, Angela D’Eredita’, Anna Maria Saracino, Vincenzo Marinelli, Rossella Robles, Michele Martucci, Teresa Moschetta, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Bari, Comune di Modugno, Corte d’appello di Bari – Consiglio giudiziario; 

nei confronti di
Ordine degli Avvocati di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto del giorno 8.8.2013, con il quale il Ministro della Giustizia ha individuato, ai sensi dell’art.8, comma I del D.L.vo n. 155/2012, le sedi ospitanti le soppresse Sezioni distaccate di Modugno, Altamura e Rutigliano, quali locali a servizio del Tribunale di Bari (sopprimendo di fatto definitivamente la Sezione distaccata di Tribunale di Bitonto);
b) della nota prot. 85748 del 9.8.2013;
c) della nota del Presidente del Tribunale di Bari, prot. 3098 del 19.8.2013;
d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, comprese, ove occorra, le note prot. 4999, 5000, 5005 del 16.7.2013 rilasciate dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, nonchè il parere dell’Ordine degli Avvocati di Bari, del 16.1.2013 ed il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, espresso nella seduta del 24.4.2013, tutti atti sconosciuti nel loro contenuto ai ricorrenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo;
Considerato che il ricorso è stato trasmesso via fax alle parti resistenti in data 29 agosto 2013;
Considerato che la prossima camera di consiglio per la trattazione degli affari cautelari si terrà  in data 11 settembre 2013 e che la successiva è fissata per il 25 settembre 2013;
Considerato che per la soppressione delle sezioni distaccate di tribunali (e per la conseguente attività  di trasferimento) è stabilito il termine del 13 settembre 2013;
Considerato per quanto sopra che la fattispecie come circostanziata integra quel “caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, che giustifica la concessione di misure cautelari monocratiche, a norma dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo;
 

P.Q.M.
accoglie la suindicata istanza, sospendendo l’efficacia del decreto ministeriale 8 agosto 2013, nella parte che comporta la chiusura della Sezione distaccata di Bitonto il 13 settembre 2013.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 settembre 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 29 agosto 2013.
 
 
 
 
 

  Il Consigliere delegato
  Giuseppina Adamo


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)