Contratti pubblici – Gara – Bando – Prescrizione di sottoscrizione dei fogli della lista delle lavorazioni – Nullità  – Art. 46 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006 – Conseguenze

Dev’essere sospesa l’esclusione dalla gara d’appalto della ditta concorrente  che  abbia  omesso di sottoscrivere  un foglio (dei 188)  della lista delle lavorazioni a base di gara, considerando che la clausola di bando che prescriveva, a pena d’esclusione, che tutti i suddetti fogli dovessero essere firmati, è connotata da nullità  ex art.46, c.1-bis, D.Lgs. n. 163/2006.
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vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 23 ottobre 2013, n. 4158 – 2013; ric. n. 7046 – 2013
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N. 00470/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00954/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2013, proposto da:

Ansaldo Sts S.p.A., mandataria R.T.I. con altri 4, rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio Alberti e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;

contro
Italferr S.p.A., R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Vernola, con domicilio eletto in Bari, via Dante n. 97; 

nei confronti di
Bombardier Transportation Italy S.p.A., mand. R.T.I. con altri 3, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Marascio e Andrea Grappelli, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Quintino Sella n. 40; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota di ITALFERR s.p.a. 21.6.2013, prot. DAS.AP.AL.0040318.13.U., con la quale è stata comunicata l’esclusione del r.t.i. Ansaldo STS dalla gara indetta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Piano Regolatore Generale e del Sistema di Segnalamento innovativo per l’apparato centrale computerizzato multistazione ACC-M della stazione di Foggia;
del verbale della Commissione di gara 19.6.2013, con il quale è stata disposta l’esclusione del r.t.i. Ansaldo STS dalla suddetta gara;
dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al r.t.i. Bombardier Transportation Italy s.p.a. – Balfour Beatty Rail s.p.a. – Esim s.r.l. – Valsecchi Armamento Ferroviario s.r.l. – V. Mosco.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italferr S.p.A. e di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato e di Bombardier Transportation Italy S.p.A., mandataria R.T.I. con altri 3;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Piergiorgio Alberti e Fabrizio Lofoco; Massimo Vernola, per delega dell’avv. Marcello Vernola; Stefano Genovese, per delega dell’avv. Francesco Marascio;
 

Considerato che – sia pur nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase decisoria – ricorra nella specie il fumus a sostegno dell’invocata tutela cautelare, atteso che:
alla luce delle circostanze del caso concreto, l’omissione della sottoscrizione del foglio n. 95 di 188, recante comunque il timbro della società  ricorrente, è evidentemente una mera svista;
la lex specialis, nella parte in cui prescrive l’adempimento della sottoscrizione di tutti i fogli della “Lista delle lavorazioni” a pena di esclusione, appare affetta da nullità  per contrasto con l’art. 46 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006;
non appaiono fondati i motivi del ricorso incidentale, alla luce delle efficaci repliche avversarie;
Ritenuto sussistente anche il requisito del periculum;
Ritenuto peraltro che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
L’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso verrà  fissata con separato provvedimento.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)