Pubblico impiego – Concorso pubblico – Domanda – Documenti e dichiarazioni – Omissione – Soccorso istruttorio – Possibilità  – Presupposti

Il dovere del “soccorso istruttorio” ex art.6 della legge n. 241/1990 incontra un limite insuperabile nella mancanza di elementi essenziali della domanda e nell’omissione di adempimenti procedimentali significativi. Pertanto, non può darsi corso all’integrazione di una domanda di concorso in cui, in violazione del bando, sia assente la corretta indicazione del titolo di ammissione e sia stata anche omessa la precisa indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato (fattispecie in cui, peraltro, la ricorrente aveva indicato il possesso di un titolo non avente pieno riconoscimento nel nostro Stato).
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vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 11 settembre 2013, n. 3581 – 2013; ric. 6292 – 2013
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N. 00403/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00799/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2013, proposto da Russo Raffaella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosa Palladino e Dario Nardella, con domicilio eletto presso l’avv. Roberta Rubino in Bari, viale della Repubblica, 112;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 19.4.2013 prot. n. A00DRPU n. 2810/6/EE, conosciuto in data 22.4.2013 a seguito di comunicazione del 22.4.2013;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti Maria Rosa Palladino, anche in sostituzione dell’avv. Dario Nardella, e Francescomassimo Manzari;
 

Rilevato che secondo il condivisibile principio di diritto affermato da Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248 il limite alla regolarizzazione / soccorso istruttorio ex art. 6 legge n. 241/1990 da parte dell’Amministrazione è rappresentato degli “elementi essenziali” della domanda (lacunosa) di partecipazione alla procedura e dalla insuperabilità  del cd. adempimento procedimentale significativo (limite posto a tutela della par condicio); che, conseguentemente, la regolarizzazione non può essere riferita ad un elemento essenziale (mancante) della domanda ovvero ad un adempimento procedimentale significativo (omesso);
Ritenuto che nel caso di specie l’elemento su cui dovrebbe andare ad incidere – secondo la prospettazione di parte ricorrente – la pretesa regolarizzazione (i.e.l’indicazione corretta del titolo di ammissione [diploma di Istituto Magistrale] ai sensi dell’art. 2 del bando) può, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, essere considerato “essenziale” alla stregua dell’art. 3 del bando e quindi ostativo alla regolarizzazione, avendo ad oggetto il titolo di ammissione alla procedura concorsuale de qua ed avendo la Russo indicato come titolo il diploma di scuola magistrale (titolo non idoneo alla partecipazione);
Rilevato, altresì, che la ricorrente Russo Raffaella appare aver violato un “adempimento procedimentale significativo” alla stregua del menzionato art. 3 del bando, non avendo indicato neanche l’esatta ubicazione dell’istituzione che lo ha rilasciato, come espressamente richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3, comma 6 lett. m del bando);
Considerato, inoltre, che il riferimento, operato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione, al possesso del titolo di scienze delle religioni non avrebbe comunque potuto indurre l’Amministrazione ad una differente conclusione, posto che viene in rilievo un titolo non disciplinato dall’ordinamento dello Stato italiano, bensì da quello della Santa Sede e che trova un limitato riconoscimento giuridico;
Ritento in conclusione che non può operare nella presente fattispecie il meccanismo di regolarizzazione / soccorso istruttorio ex art. 6 legge n. 241/1990 invocato da parte ricorrente; che, conseguentemente, non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)