Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Bando – Giudizio di conformità  – Equivalenza  – Autovincolo – Effetti

La stazione appaltante che nel bando di gara abbia individuato uno specifico organo tecnico per l’emanazione di un giudizio di conformità  dell’offerta alle specifiche tecniche richieste, per l’aggiudicazione non può avvalersi, essendosi a ciò autovincolata, di giudizi provenienti da altri soggetti, nè può valutare offerte equivalenti in assenza di una specifica previsione in tal senso della lex specialis.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 17 ottobre 2013, n. 4114 – 2013 , ric. n. 7149 – 2013 
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N. 00422/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00872/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2013, proposto da:

Sorat Rappresentanze S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Palieri e Luigi Nilo, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, via Venezia n. 14;

contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari, via Calefati n. 133; 

nei confronti di
AGFA – Gevaert Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Calesella, Claudia Cipriano, Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– della nota prot. 3/3343 del 20.5.2013, di trasmissione della Determinazione del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio n. 907 del 16.5.2013, con la quale si comunicava l’avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica di cottimo fiduciario in favore della impresa AGFA Gevaert srl, via Massimo Gorki n. 69;
– per quanto d’interesse, del verbale redatto dal RUP in data 24.3.2013, di riammissione alla procedura della società  AGFA e della riconferma della stessa AGFA quale aggiudicataria provvisoria della procedura;
– per quanto d’interesse della ricorrente, della relazione redatta dal prof. Capozzi Vito e della nota prot. 3/2111 del 4.4.2013 di richiesta da parte del RUP;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e definitivo non conosciuto, ivi compresi gli accertamenti d’ufficio ex art. 38 D.Lgs. 163/06, effettuati dall’Ufficio Gestione del Patrimonio sulle dichiarazioni rese dall’AGFA;
nonchè
– per il subentro della società  SORAT nell’esecuzione della conseguente declaratoria di inefficacia, ex art. 121 c.p.a., del contratto di appalto laddove stipulato;
– per l’applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 c.p.a.;
nonchè, in subordine,
per il risarcimento del danno riveniente alla società  SORAT.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e dell’Agfa – Gevaert Spa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, Luigi Nilo, Simonetta Mastropieri e Claudia Cipriano;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della fase cautelare, che sussista il requisito del fumus, atteso che:
la lex specialis, cui l’Amministrazione resistente si era autovincolata, non consentiva il ricorso a giudizi di conformità  provenienti da Organi Tecnici diversi da quello individuato;
il sistema di Computer Radiography offerto da AGFA non appare prima facie conforme alle specifiche tecniche richieste dalle prescrizioni di gara, le quali peraltro non prevedono la possibilità  di offrire un’apparecchiatura equivalente;
Ritenuto sussistente anche il periculum;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 febbraio 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)