Leggi, decreti, regolamenti – Normativa regionale – Contrasto con l’ordinamento C.E.  – Tutela cautelare – Esclusione

La questione della conformità  della normativa regionale all’ordinamento comunitario, data la sua complessità ,  non può che essere affrontata nella fase di  trattazione del merito del giudizio, non già  in fase cautelare.

N. 00419/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00877/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2013, proposto da:

Roche Diagnostics S.p.A.- Societa’ Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. Jacopo Recla, Maria Alessandra Bazzani, Sergio Carabellese, con domicilio eletto presso Sergio Carabellese in Bari, c.so A.De Gasperi n.292;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma n. 231; 

nei confronti di
Beckman Coulter S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Pagani, Corrado Curzi, Alfredo Savinelli, con domicilio eletto presso Alfredo Savinelli in Bari, via Calefati n.53; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Deliberazione n. 818 in data 23 maggio 2013 (doc. 1), pubblicata in data 27 maggio 2013 sul registro delle deliberazioni, mediante la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale BAT ha disposto la “fornitura in estensione contrattuale del Lotto 13 Chimica Clinica urgenze 24 h aggiudicato dall’O. OO.RR. di Foggia alla Beckman Coulter S.r.l.”;
nonchè, per quanto occorrer possa, dei provvedimenti ivi citati ed in particolare
del verbale della conferenza di servizi del 26.02.2012 e della nota prot. n. 30604 del 08.05.2013, dell’Area del Patrimonio (non noti);
nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Beckman Coulter S.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Jacopo Recla, Alessandro Delle Donne e Riccardo Pagani;
 

Rilevato che, l’atto impugnato è conforme alla normativa regionale;
rilevato che come, già  affermato nel precedente della Sezione (ord.n.44/2013) la conformità  della normativa regionale all’ordinamento comunitario va approfondito in fase di merito;
ritenuto, pertanto, che non sussistono ragioni per discostarsi dal precedente della Sezione;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate in ragione della novità  della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)