Pubblico impiego – Università  – Idoneità  conseguita in diverso ateneo – Istanza di presa in servizio – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti – Fattispecie

Le scelte dell’Amministrazione costituenti espressione di discrezionalità  tecnica sono sindacabili dal G.A. unicamente laddove inficiate da illegittimità  macroscopiche (nel caso di specie, nell’ambito della cognizione sommaria tipica della fase cautelare, è stata esclusa la macroscopica illegittimità  del provvedimento con cui il Rettore ha negato la possibilità  di concludere il procedimento mediante la presa in servizio del ricorrente presso l’Università  di Foggia poichè,  dal tenore dei documenti di causa, non sarebbe possibile inferire l’attuale istituzione del posto di professore universitario di prima fascia presso tale sede universitaria).

N. 00335/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00576/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Impagnatiello Gianpaolo, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Università  degli Studi di Foggia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota provvedimentale del Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia, datata 3 aprile 2012, prot. n. 9173/VII/2, pervenuta al ricorrente nei giorni successivi, con cui il Rettore negava la conclusione del procedimento rappresentando l’impossibilità  di procedere alla presa di servizio;
– di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso con quello impugnato;
nonchè per l’accertamento del pieno diritto del ricorrente ad essere immediatamente assunto dall’Università  degli Studi di Foggia e ad ottenere formale decreto di nomina;
nonchè ancora per la condanna dell’Università  degli Studi di Foggia all’adozione del provvedimento di presa di servizio a favore del ricorrente, già  a far tempo dalla chiamata da parte della stessa;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 febbraio 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto ministeriale n. 297/2012;
– della nota provvedi mentale del MIUR – Direzione Generale per l’Università , Ufficio III, prot. n. 1176 del 19 luglio 2012;
– della successiva nota provvedimentale prot. n. 1238 del 7.8.2012;
– per quanto occorra, e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università  degli Studi di Bari di cui alla seduta del 20.11.2012 e del relativo verbale n. 13/2012;
– per quanto occorra, e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università  degli Studi di Foggia di cui alla seduta del 18.12.2012 e del relativo verbale;
– di ogni altro atto precedente, seguente, o comunque connesso a quelli gravati, ivi compreso il portato e le determinazioni del Senato Accademico dell’Università  degli Studi di Bari del 13.11.2012;
nonchè per l’espressa declaratoria di nullità  del criterio dei punti organico nei limiti indicati in ricorso e del criterio di ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dei punti organico, così come adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università  degli Studi di Bari;
nonchè ancora per l’accertamento del diritto dell’Università  degli Studi sia di Bari sia di Foggia di avere a disposizione maggiori risorse così da consentire l’immediata presa di servizio del ricorrente;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 maggio 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università  degli Studi di Foggia del 18 dicembre 2012;
– della delibera di cui al verbale del Senato Accademico dell’Università  degli Studi di Foggia del 12 dicembre 2012;
– di ogni altro atto precedente, seguente, o comunque connesso a quelli gravati;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dall’interessato con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 maggio 2013;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco e Ines Sisto;
 

Considerato che l’odierno ricorrente è candidato che ha conseguito l’idoneità  in un concorso bandito da Ateneo diverso dall’Università  degli Studi di Foggia;
Rilevato che il dispositivo del censurato verbale del Senato Accademico dell’Università  degli Studi di Foggia del 12.12.2012 (cfr. pag. 16) si limita a “consentire, successivamente all’immissione nel ruolo dei professori di prima fascia dei candidati chiamati dalle Facoltà  a ricoprire i posti banditi dall’Ateneo e compatibilmente con i vigenti vincoli normativi e finanziari, la presa di servizio di professori di prima fascia deliberata dai competenti Consigli di Facoltà , che hanno conseguito l’idoneità  in concorsi banditi da altre Università “; che identica previsione è contenuta nel dispositivo dell’impugnato verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università  degli Studi di Foggia del 18.12.2012 (cfr. pag. 15);
Ritenuto, nell’ambito della cognizione sommaria tipica della fase cautelare, che nè dal tenore letterale dei menzionati verbali, nè dal contenuto del verbale del Consiglio di Facoltà  di Giurisprudenza dell’Università  degli Studi di Foggia del 22.9.2010 (avente ad oggetto la mera proposta di chiamata dell’Impagnatiello), nè dal contenuto del successivo verbale del Consiglio di Facoltà  di Giurisprudenza dell’Università  degli Studi di Foggia del 21.9.2011 (avente ad oggetto la specificazione in ordine alla mera “richiesta” di istituzione del posto di professore di prima fascia in esame), sia possibile inferire – diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente – l’attuale istituzione del posto di professore universitario di prima fascia presso l’Università  degli Studi di Foggia cui specificamente ambisce lo stesso interessato;
Ritenuto, altresì, che il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012 contenente la determinazione e ripartizione dei cd. punti organico (censurata da parte ricorrente nel primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 febbraio 2013) appare avere un fondamento normativo nel disposto di cui all’art. 14, comma 3 decreto legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 (previsione normativa espressamente richiamata nel preambolo dello stesso decreto ministeriale); che, in ogni caso, ad un sommario esame proprio della fase cautelare tali scelte, espressione di discrezionalità  tecnica della Amministrazione, non appaiono inficiate da illegittimità  macroscopiche e che comunque le relative censure necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 maggio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)