1. Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Scadenza vincoli – Ritipizzazione aree – Piani approvati ante L.R. Puglia n. 20/2001 – Silenzio assenso ex art. 11, comma 8, L.R. cit. – Esclusione


2. Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Scadenza vincoli – Ritipizzazione aree – Diniego regionale – Legittimità  – Fattispecie

1. Il controllo positivo di compatibilità  del PUG contemplato dall’art. 11, comma 8, della L.R. n. 20/2001, non è applicabile alle varianti a strumenti urbanistici approvati nel vigore della L.R. Puglia n. 56/1980 che, pertanto, devono seguire la procedura prevista da quest’ultima legge.


2. Non presenta ictu oculi profili di irrazionalità  e/o palese travisamento dei fatti un provvedimento regionale che neghi l’approvazione della ritipizzazione di alcune aree qualora questo si fondi su specifici profili di criticità , puntualmente evidenziati, attinenti alla peculiare destinazione di zona delle aree in questione che sembrano ostare ad una trasformazione in zone di completamento. 

N. 00349/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00166/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2013, proposto da:

Vito Loprieno, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Guido Rodio, Antonella Martellotta, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, via Putignani, 168;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro n. 33; Comune Di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso Anna Valla in Bari, c/o Avv.ra Comunale, via P. Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera di G.R. n. 2226 del 31.10.2012, nonchè dei presupposti pareri del Comitato Urbanistico Regionale n. 15 del 5.7.2012, del Servizio Urbanistica Regionale n. 3 del 13.1.2012 e dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prot. 2762 del 19.3.2012, relativamente alla definizione del procedimento avviato (con istanza dell’odierno ricorrente) per la ritipizzazione delle particelle n. 80, 81 e 82 del foglio 81 ricadenti nel centro abitato del Comune di Bari.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Raffaele Guido Rodio, Anna Bucci e Anna Valla;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero, sotto un primo profilo, non sembra condivisibile l’assunto di cui al primo motivo di ricorso, relativo all’intervenuta formazione del silenzio-assenso da parte della Regione, ex art. 11 co. 8 L.R. n. 20/01, atteso che il Consiglio di Stato, con sent. n. 3083/13, in riforma di quella n. 1927/12 emessa da questo TAR, ne ha escluso l’operatività , ritenendo applicarsi alla fattispecie in esame la normativa di cui alla L.R. n. 56/80.
In secondo luogo, non sembrano, allo stato, fondate le censure di cui al secondo motivo di ricorso. Invero, gli ostacoli di ordine urbanistico e paesaggistico evidenziati dalla Regione non presentano ictu oculi profili di irrazionalità  e/o palese travisamento dei fatti, essendo fondati su una relazione istruttoria n. 3/12 del SUR che, sia pure emendata dei relativi suggerimenti alternativi – chiaramente esorbitanti dalle competenze della Regione ex art. 16 co. 10 L.R. n. 56/80, e per tale ragione non ripresi da quest’ultima – individua profili di criticità  attinenti alla peculiare destinazione di zona dell’area di proprietà  del ricorrente (area per insediamenti di impianti turistici; adiacenza alla Pineta S. Francesco), che sembrano ostare alla sua ritipizzazione quale “Zona di completamento B3” del vigente PRG;
– ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
rigetta la domanda di tutela cautelare.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)