Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Destinazione urbanistica – Verificazione – Fattispecie

Deve disporsi la nomina di verificatore per accertare la destinazione urbanistica di un’area, in presenza di una contraddizione esistente tra un precedente accertamento sulla destinazione urbanistica della stessa avvenuto con CTU e le dichiarazioni del Comune nel procedimento di rilascio del permesso di costruire. (Nel caso di specie, l’area che, secondo  quanto dichiarato in CTU utilizzata in un altro giudizio, aveva una chiara vocazione edificatoria, risulterebbe in realtà , nell’ambito di un procedimento per il rilascio della permesso di costruire, asservita alle volumetrie già  assentite in un piano di lottizzazione e destinata ad attrezzature sportive e parcheggi).  

N. 00274/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00576/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2013, proposto da:

Paolo Cornacchia, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Tarantini, Giovanni Francesco Massaro, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

contro
Comune di Bitritto, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Allamprese, con domicilio eletto presso Pasquale Allamprese in Bari-Santo Spirito, corso Garibaldi n. 83; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale prot. n. 1687 del 31.01.2013 (all. n. 1), a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica nonchè Responsabile del Procedimento, ing. Alberto De Nucci, pervenuta al ricorrente in data 05.02.2013 e con la quale il Comune di Bitritto ha comunicato il diniego avverso l’istanza di permesso a costruire recante il n. 37/2012;
– ove occorra, del P.R.G. del Comune di Bitritto e delle relative N.T.A., in particolare dell’art. 30.2, nella parte in cui, secondo l’erronea interpretazione fornita dall’UTC negli atti impugnati, non consentirebbe l’edificazione in conformità  al progetto presentato dal ricorrente;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le relazioni istruttorie endoprocedimentali e la proposta del responsabile del procedimento recante il prot. n. 36/URB del 29.01.2013 (cfr. all. n. 2) nonchè la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990( cfr. all. n. 3) con riserva di formulare in merito, ove occorra, appositi motivi aggiunti, anche all’esito della produzione documentale di parte resistente,
nonchè per l’accertamento del diritto
del ricorrente, con la consequenziale condanna del Comune di Bitritto, ad ottenere ad ottenere il rilascio del permesso di costruire de quo conformemente a quanto richiesto con l’istanza / pratica edilizia recante il n. 37/2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bitritto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Giacomo Tarantini e Rosa Petruzzelli;
 

– rilevata la contraddittorietà  delle emergenze documentali relative alla potenzialità  edificatoria del suolo di proprietà  del ricorrente, posto che mentre nella CTU espletata nell’ambito del Fallimento Solidea s.r.l. (di poi sfociato nella vendita e aggiudicazione del bene in favore del ricorrente, e nella successiva emissione di decreto di trasferimento in suo favore) si legge che: “il suolo ¦ ha vocazione chiaramente e inequivocabilmente edificatoria” (cfr. p. 18 CTU), tale potenzialità  viene invece esclusa dal Comune di Bitritto nell’atto impugnato, in quanto: a) l’area in esame risulterebbe prova di capacità  edificatoria autonoma, essendo asservita con atto notarile 1.12.1993 alle volumetrie già  assentite in virtù di piano di lottizzazione denominato “Solidea s.r.l.”, approvato con Del. C.C. n. 244/89; b) l’area sarebbe destinata nel citato p.d.l ad attrezzature sportive e parcheggi; c) da ultimo, non risulterebbero comunque volumetrie residue, sicchè il manufatto progettato dal ricorrente innalzerebbe l’indice di fabbricabilità  oltre i 3 mc/mc previsti nella zona in esame;
– ritenuta pertanto la necessità  di procedere alla nomina di verificatore, che si individua nel Dirigente dell’Ufficio Urbanistico Regionale, ovvero di un suo delegato, affinchè lo stesso, nel contraddittorio con le parti, entro gg. 90 dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza, provveda ad accertare la potenzialità  edificatoria dell’area in esame, nonchè gli eventuali limiti, avendo cura di dedurre espressamente in relazione ai motivi ostativi al rilascio di p.d.c. evidenziati dal Comune resistente, e sopra specificati;
– ritenuto che, in considerazione della natura dell’odierna controversia, appare opportuno fissare udienza di merito della stessa;
– ritenuto pertanto di fissare udienza pubblica per il 5.12.2013;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
provvede agli adempimenti istruttori nei termini di cui in motivazione.
Fissa udienza di merito per il 5.12.2013.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)