Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Deposito documenti –  Omissione – Decadenza – Illegittimità 

àˆ illegittimo il provvedimento di decadenza di una autorizzazione unica per l’esercizio di un impianto eolico motivata con riferimento al mancato deposito della produzione documentale prevista dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 31/2008 nel termine perentorio di 180 giorni, qualora l’Amministrazione procedente non abbia valutato le  giustificazioni addotte dalla ricorrente per detta omissione e si tratti, ad ogni modo, di impianto già  realizzato e regolarmente funzionante in epoca antecedente all’adozione del provvedimento di decadenza.

N. 00270/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00547/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2013, proposto da:

Daunia Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Maria Chiara Scoca, Bartolomeo Cozzoli, Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

Daunia Newserra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolomeo Cozzoli, Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, Franco Gaetano Scoca e Maria Chiara Scoca, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

contro
Regione Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Lungomare N. Sauro 31; 
Comune di Serracapriola; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 2801 del 3 aprile 2013, adottata dal Dirigente del Servizio Energia della Regione Puglia, avente ad oggetto: “Declaratoria di decadenza dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonchè delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 10 MW sito nel comune di Serracapriola (FG) – località  “Vastaioli -Cesine -Inforchia -Chiantinelle -Crocella” rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 190 dell’11 luglio 2011 alla Società  Daunia Wind S.r.l. ora Daunia Newserra S.r.l.” (nota pervenuta alla Daunia Wind S.r.l. in data 8.4.2013);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto
determinato nella sfera giuridico/patrimoniale della Daunia Wind S.r.l. e della Daunia Newserra S.r.l. dall’illegittimo provvedimento Regionale di decadenza della rilasciata autorizzazione unica n. 190/2011 per la costruzione e l’esercizio del realizzato impianto eolico di Serracapriola.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Franco Gaetano Scoca, Giuseppe Mescia e Tiziana Colelli;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che il provvedimento impugnato, avente ad oggetto anche la demolizione dell’impianto e il ripristino dello stato dei luoghi, è evidentemente idoneo ad arrecare pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi della società  ricorrente;
Ritenuto, altresì, che le doglianze contenute nel ricorso presentano profili di non manifesta infondatezza, in particolare con riferimento alla mancata considerazione delle giustificazioni addotte dalla ricorrente in ordine al mancato rispetto del termine previsto per la produzione documentale dall’art. 4, comma 2, L.R. 31/2008, anche considerato che l’impianto è stato regolarmente ultimato e messo in funzione in epoca antecedente all’adozione del provvedimento di decadenza;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)