Sanità  e farmacie – Ricollocazione direttori e dirigenti in esubero – Art. 4, comma 1, R.R. n. 27/2012 – Equipollenza – Chirurgia generale e chirurgia plastica – Non sussiste

A un sommario esame proprio della fase cautelare, non sussiste equipollenza, nè affinità , ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento regionale n. 27/2012 (che richiama i DD.MM. 30 e 31.1.1998) ai fini della ricollocazione dei Direttori e Dirigenti in esubero, tra la disciplina di Chirurgia generale e la disciplina di Chirurgia plastica.

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N. 00216/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00069/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Meo Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Cataldo Balducci, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 12/A;

nei confronti di
Gozzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’Avviso di mobilità  interna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso la U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. San Paolo, adottato dal Direttore Generale ASL BA, contrassegnato dal n. di prot. 201558/1, pubblicato il 6.12.2012 sul sito web della ASL BA;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale ed in particolare della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1965/2012 e del bando allegato alla predetta deliberazione;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 marzo 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 267 del 14.2.2013;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e di Giuseppe Gozzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista la memoria di parte ricorrente depositata in data 12 aprile 2013;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino, Giuseppe Losito, su delega dell’avv. Cataldo Balducci, e Ermelinda Pastore;
 

Rilevato che secondo l’art. 4, comma 1 regolamento regionale n. 27/2012 “Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5/12/1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i Direttori e Dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti e solo per i dirigenti anche affini a quelle di appartenenza, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con l’obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza”; che l’odierno ricorrente Meo Domenico invoca con l’atto introduttivo l’applicazione in proprio favore di detta disposizione regionale;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non sembra sussistere nè equipollenza, nè affinità  – alla stregua dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 (espressamente richiamati dal menzionato regolamento regionale n. 27/2012) – tra la disciplina di attuale appartenenza del ricorrente (Chirurgia generale) e la disciplina di Chirurgia plastica (cui lo stesso Meo ambisce ad essere adibito quale dirigente all’esito dell’eventuale espletamento della procedura di ricollocazione del personale in esubero);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)