Pubblica sicurezza – Extracomunitari –  Rinnovo permesso di soggiorno – Termini – Natura ordinatoria – Ritardo – Forza maggiore – Verifica

Fermo il carattere non perentorio dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, occorre evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità  dell’interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e assicurare un raccordo con la previsione di cui all’art. 13, comma 2, del surriferito decreto, per il quale il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo.
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Vedi Cons. St. sez. III, sentenza 2 luglio 2013, n. 3552 – 2013;  ric. n. 3914 – 2013
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N. 00582/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01743/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2012, proposto da: 
Mhammed Rafali, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, n. 15; 

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
“- del provvedimento prot. n. A.12/2011 del 28-9-2011, notificato il 6-8-2012, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno;
– della nota prot. n. Div. P.A.S.I. Cat.A/12-2012 Imm. del 10-10-2012, trasmessa a mezzo fax il 12-10-2012, con cui il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia ha negato il riesame del precedente provvedimento 28-9-2011;
-di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Michele Maiellaro e l’avv. dello Stato Walter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 14 novembre 2012 e depositato in data 12 dicembre 2012, il sig. Mhammed Rafali ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. A.12/2011 del 28 settembre 2011, notificato il 6 agosto 2012, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno e della nota prot. n. Div. P.A.S.I. Cat.A/12-2012 Imm. del 10 ottobre 2012, trasmessa a mezzo fax il 12 ottobre 2012, con cui il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia ha negato il riesame del precedente provvedimento del 28 settembre 2011;
PREMESSO:
– che il permesso di soggiorno per cui è causa è stato rigettato per avere il ricorrente presentato istanza di rinnovo di permesso di soggiorno oltre 60 giorni dalla scadenza del precedente permesso di soggiorno senza giustificato motivo;
– che il termine indicato all’art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 286 del 1998 per la richiesta da parte dello straniero di rinnovo del permesso di soggiorno, non contemplando alcuna conseguenza sanzionatoria per l’ipotesi di una sua inosservanza, non assume natura perentoria, bensì ordinatoria o acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazioni di irregolarità  rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia (cfr. ex multis Consiglio di Stato Sez. VI, sentenze n. 5878 del 18 agosto 2010, n. 2005 del 31 marzo 2011);
– che d’altra parte, l’espulsione non consegue automaticamente alla sola condizione della scadenza del permesso di soggiorno da più di sessanta giorni, ma anche all’ulteriore requisito della mancata richiesta di rinnovo;
RITENUTO, tuttavia, che è necessario evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità  dell’interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione dell’istanza di rinnovo con conseguente riconoscimento della possibilità  di permanere in una situazione di irregolarità , in contrasto con le disposizioni del T.U. sull’immigrazione che regolano l’ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato;
RITENUTO che è necessario, in specie, assicurare un raccordo con la previsione di cui al citato art. 13, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il quale il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero che “si è trattenuto nel territorio dello ¦senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo” (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 4492 del 27 luglio 2011);
RILEVATO che, nella fattispecie oggetto di gravame:
– il permesso di soggiorno non ritirato da parte ricorrente non risulta avere validità  di sei mesi, come sostenuto da parte ricorrente, ma risulta essere stato rilasciato il 28 settembre 2007 fino al 12 marzo 2009, in accoglimento dell’istanza del 28 settembre 2007;
– che la data del 2 ottobre 2007, dalla documentazione versata in atti, corrisponde alla data del versamento effettuata da parte resistente finalizzato ad ottenere il suddetto permesso di soggiorno elettronico;
– dalla memoria del difensore de parte ricorrente prodotta in data 15 dicembre 2010 non risulta che sia stata rappresentata la sussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà  o di una causa di forza maggiore volta a giustificazione della non osservanza del termine a chiedere il rinnovo nel termine previsto dalla legge;
– a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto del 24 febbraio 2011, in riferimento all’istanza del 15 aprile 2010, parte ricorrente non ha giustificato la non osservanza del termine a chiedere il rinnovo nel termine previsto dalla legge, come rappresentato nel provvedimento impugnato;
RITENUTO conclusivamente, per i suesposti motivi, di dover respingere il presente ricorso;
RITENUTO quanto alle spese che, in considerazione della natura della presente controversia e della qualità  delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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