1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Competenza territoriale – Ordinanza sindacale – Contingibilità  e urgenza – Competenza funzionale del TAR Lazio – Non sussiste


2. Contratti pubblici – Appalto di servizi   – Evidenza pubblica- Deroga – Limiti e condizioni

1. Qualora l’esercizio  dei poteri contingibili e urgenti da parte del Sindaco sia ascrivibile all’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 piuttosto che all’art. 5 l. 225/1992(Istituzione della protezione civile), non vi è competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, in quanto l’atto non è imputabile al commissario di Governo (nella specie il Sindaco aveva ordinato alla società  incaricata  il trasporto di rifiuti biostabilizzati in discarica). 
   
2. Nell’affidamento del servizio di raccolta rifiuti la deroga al previo confronto concorrenziale può essere giustificata da straordinarie ragioni emergenziali, supportate da congrua motivazione esposta nell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco, nonchè da compiuta istruttoria emergente dal confronto istituzionale tra le pp.aa. coivolte (l’impossibilità  che la raccolta rifiuti fosse sospesa costituisce anche, sotto il profilo del periculum, presupposto fondante la tutela cautelare negata).
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 25 giugno 2013 n. 2355 – 2013  ric. n. 3712 – 2013
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N. 00183/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00310/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2013, proposto da:

S.M.A.T. Società  Consortile a R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Pesacane, Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23; 
Comune di Bari; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33; 

nei confronti di
A.M.I.U. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Campanile, con domicilio eletto presso Giuseppe Campanile in Bari, via Putignani n. 50; 
Curatela del Fallimento Amica S.p.A.; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Maizzi Bruno, Movimento Consumatori – Sezione Foggia, Giuseppe Potenza, Adiconsum di Foggia, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’accordo-contratto del 27.12.2012 tra il comune di Foggia e amiu spa;
– dell’ordinanza n. 1 dell’8.01.2013 del presidente della regione puglia;
– dell’ordinanza n. 2 del 9.01.2013 del sindaco di Foggia;
– delle ordinanze n.101 del 17.12.2012, n. 102 del 18.12.2012, n. 104 del 28.12.2012, n. 3 del 10.01.2013, n. 4 del 14.01.2013 del sindaco di Foggia;
– della deliberazione n. 2147 del 23.10.2012 della giunta regionale puglia;
– della deliberazione n. 2877 del 20.12.2012 della giunta regionale puglia;
– della citata delibera del 9.01.2013 del comune di bari, recante autorizzazione del medesimo comune in favore dell’amiu a svolgere il servizio di raccolta, spazzamento e stoccaggio dei rr.ss.uu. nella città  di Foggia, in luogo e vece della società  amica s.p.a. e daunia ambiente s.p.a., fallite;
– del contratto (o contratti) di servizio tra il comune di Foggia e amiu bari, con particolare riferimento a quello del 29.01.2013, rep. 10016;
– della deliberazione n. 8 del 24.01.2013 della g.m. di Foggia;
– della determina n. 36 del 25.01.2013, del dirigente del comune di Foggia;
– dell’ordinanza del 1° febbraio 2013, a mezzo della quale il sindaco di Foggia ordinava all’amiu s.p.a. il conferimento di rifiuti biostabilizzati nella discarica di passo breccioso;
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi compresi gli atti istruttori ed i pareri tecnici di a.r.p.a. puglia -direzione scientifica con nota prot. n. 59420 del 27.12.2012 e dell’asl della provincia di Foggia con nota prot. n. 1307-13 del 07.01.2013: atti, questi, mai comunicati e/o notificati alla società  ricorrente;
nonchè per la declaratoria di nullità 
di tutti gli atti impugnati, sia regionali che comunali, con il conseguente
accertamento del diritto
della società  ricorrente ad espletare il servizio ad oggi illegittimamente affidato all’amiu s.p.a., peraltro senza l’esperimento di alcun procedimento selettivo e/o concorsuale; con specifica istanza di subentro nel contratto gia’ in essere, e quindi per la tutela in forma specifica, ed in via subordinata, per equivalente, ex art. 124 c.p.a., e quindi anche
per il risarcimento del danno
patito e patiendo, cagionato dall’illegittima azione amministrativa delle p.a. a diverso titolo coinvolte, contro la società  ricorrente; nonchè ancora per l’applicazione dell’art. 121 c.p.a., e la comminatoria di
sanzioni alternative, ex art. 123 c.p.a.
a carico degli enti e delle amministrazioni coinvolte, in via solidale tra loro, ove non fosse disposta la tutela in forma specifica, od in aggiunta alla stessa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foggia e di Regione Puglia e di A.M.I.U. S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avvti. Fabrizio Lofoco e Luigi Sasso, quest’ultimo su delega dell’avv. Pietro Pesacane, per la parte ricorrente, avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, per il Comune di Foggia, avv. Vitorio Triggiani, per la Regione Puglia, avv. Vicnezo De Michele per i controinteressati e avv. giuseppe Campanile, per l’Amiu;
 

Ritenuta non fondata l’eccezione di incompetenza in favore del Tar Lazio, in quanto dagli atti impugnati emerge la imputabilità  al sindaco degli stessi e non al commissario ex art. 5 co 1, l. 225/92, salvi ulteriori approfondimenti propri della fase di merito;
rilevato che la deroga all’affidamento del servizio di raccolta rifiuti previo confronto concorrenziale appare giustificata da straordinarie ragioni emergenziali, supportate da congrua motivazione esposta negli atti contingibili ed urgenti, nonchè da compiuta istruttoria emergente dal lungo confronto istituzionale tra Regione, Prefetto e Comune;
rilevato, inoltre, che persuade l’eccezione sollevata dalle controparti – e non contestata ex adverso – in ordine alla carenza, per la SMAT, di un requisito essenziale per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana nel Comune di Foggia, in quanto il numero di abitanti della città  sarebbe superiore a quello relativo a centri urbani per cui è abilitata la ricorrente;
ritenuto che, anche sotto il profilo del periculum, è assolutamente prevalente l’interesse pubblico alla regolare raccolta della nettezza urbana che non può essere in alcun modo sospesa, in attesa di una gara;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare; .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)