Sanità  e farmacie – Assistenza territoriale e prevenzione  – Iscrizione Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali – Diniego – Insufficiente attestazione dei requisiti – Legittimità 

Non può essere accolta l’istanza cautelare concernente il provvedimento con il quale viene respinta la domanda di iscrizione all’albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali ex art. 13, L.R. 12/1995, qualora non sia congruamente illustrata e documentata neppure in giudizio l’attività  esercitata dall’associazione istante nonchè l’efficienza organizzativa e operativa richieste come requisiti per l’iscrizione al predetto albo, ai sensi  dalla alla lettera d), comma 2, art. 13 citato. 
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 5 giugno 2013, n. 2095 – 2013; ric. n. 3207 – 2013
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N. 00180/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00262/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2013, proposto da Associazione Rifugio del Cane Lovely, rappresentata e difesa dall’avv. Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Monaco in Bari, via Putignani, 7;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Dirigente dell’Area politiche per la promozione della salute, della persona e delle pari opportunità  – Servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione – Ufficio 2 Sanità  veterinaria, prot. AOO152 del 21.1.2013 n. 850, con il quale è stata respinta la domanda dell’Associazione ricorrente di iscrizione all’albo regionale delle associazioni ex L.R. 12/1995 (doc. n. 1).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Rodolfo Barsi e avv. Lucrezia Girone;
 

Considerato che, anche a voler condividere le obiezioni mosse dall’associazione in ordine alla parte della motivazione del diniego richiamante gli accertamenti compiuti dai N.A.S. di Lecce in data 11 e 22 marzo 2011 (perchè, secondo la tesi attorea, non attestanti la responsabilità  della ricorrente, attribuibile invece eventualmente alla signora Giuliana Tondi o alla società  per azioni Lupiae servizi o al Comune cui compete la responsabilità  dei canili, in base alla legge regionale n. 12/1995- T.A.R., terza Sezione, n. 48/2013), all’attualità , non sembra congruamente illustrata e documentata l’attività  esercitata nonchè l’efficienza organizzativa e operativa dell’associazione, ex art. 13, comma secondo, lett. d);
considerato pertanto, sotto questi profili, che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)