Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Ordinanza dirigenziale interruzione lavori – Lottizzazione abusiva – Comunicazione avvio procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990 – Necessità  – Accoglimento misura cautelare

àˆ prima facie illegittima, ai fini della concessione della tutela cautelare, un’ordinanza dirigenziale di interruzione dei lavori senza che sia stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990, tenuto conto che l’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l’accertamento di una serie di elementi che rendono indispensabile la partecipazione degli interessati.

N. 00119/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00097/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2013, proposto da:
Raffaella Perna, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Leonardo Lozito e Maria Brigida Marrazza, rappresentati e difesi dall’avv. Mara Caponio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, corso Mazzini, n. 136/D; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza dirigenziale 5.12.2012 emessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 27 e 30 del TU 380/01, ingiungendo alle ricorrenti l’immediata interruzione dei lavori in corso nonchè il divieto di disporre dei suoli e delle opere edilizia sovrastanti con atti tra vivi;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Saverio Profeta, Chiara Lonero Baldassarra e Mara Caponio;
 
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, per mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, tenuto conto in particolare che l’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l’accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni;
RITENUTO che comunque appare utile, al fine di chiarire i termini della questione in uno con la caratterizzazione formulata di lottizzazione abusiva, l’attivazione di un tavolo di concertazione, a cura del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bari, con l’intervento della ricorrente, regolarmente preavvertita dell’ora e del giorno dell’incontro, volto a definire i punti qualificanti della controversia;
RITENUTO che il procedimento dovrà  concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l’obbligo del deposito del relativo verbale, sottoscritto dalle parti, presso la Segreteria di questa Sezione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dispone l’immediata attivazione di un tavolo di concertazione, da definirsi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 maggio 2013.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)