Processo amministrativo – Misura cautelare monocratica ex art.56 c.p.a. – Estrema gravità  e urgenza – Valutazione – Esigenza rispetto contraddittorio – Condizione

In sede di apprezzamento della misura cautelare monocratica la prospettazione del periculum necessita di una valutazione di particolare rigore con riguardo al presupposto dell’estrema gravità  e urgenza, soprattutto allorchè detto presupposto possa coniugarsi con il rispetto del principio del contraddittorio mediante la richiesta di abbreviazione dei termini.

N. 00116/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00250/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2013, proposto da: 
C.N. Costruzioni Generali Srl Ati con Sud Service Srl, Caradonna Ing.Paolo Srl e Dabbicco Telecomunicazioni Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, n.172; 

contro
Istituto Autonomo Case Popolari Bari; 

nei confronti di
Camadue S.r.l., Società  Consortile Cons.Truens A R.L., Edilparti S.r.l., Costruzioni Europee S.r.l., N.E.C. S.r.l., N.Edi.Re S.r.l., Siram S.p.A., D’Attolico Donato & C. S.r.l., Impresa Troccoli Domenico, Impresa Soldano Giuseppina; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 33 del 21.1.2013 dello iacp di Bari, di aggiudicazione definitiva in favore della prima ati controinteressata della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “monitoraggio e interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi erp gestiti dall’ente”; nonchè della relativa nota di accompagnamento dello stesso iacp prot. n. 2202 del 22.1.2013 nella parte in cui ha rigettato con motivazioni erronee ed illogiche le articolate contestazioni mosse nei confronti dell’illegittimità  dell’ammissione in gara della stessa ati controinteressata;
delle determinazioni del seggio di gara (di cui ai verbali del 10.10.2012 e dell’8.11.2012) di mancata esclusione dell’ati aggiudicataria e, quindi, dell’atto di illegittima ammissione in gara della stessa ati per manifesta violazione delle disposizioni di legge e del disciplinare di gara;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ancorchè non conosciuto, ivi compresi l’illegittimo atto di ammissione in gara dell’altra ati siriam-d’attolico che invece avrebbe dovuto essere esclusa alla stessa stregua dell’ati aggiudicataria, l’approvazione delle risultanze di gara nonchè il diniego di autotutela disposto dall’ente resistente sulla diffida dell’ati ricorrente del 23.1.2013 e il contratto di appalto dei lavori se dovesse eventualmente esser stipulato nelle ore del giudizio fra ati aggiudicataria e la stazione appaltante.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
ritenuto che, impregiudicata ogni questione inerente al fumus, il principio del contraddittorio impone particolare rigore nel vaglio della estrema gravità  ed urgenza richiesta per la concessione della misura cautelare monocratica;
rilevato che il requisito del periculum prospettato consiste nella stipula del contratto alla data del 26.2.2013;
ritenuto che tale eventualità  non determinerebbe, comunque, l’inizio immediato dei relativi lavori;
ritenuto che particolari ragioni di urgenza avrebbero potuto essere coniugate con il rispetto del principio del contraddittorio attraverso il diverso strumento della richiesta di abbreviazione dei termini, tenuto conto del fatto le ragioni di ritenuta illegittimità  erano note dal 10.12.2012, per come emerge dalla stessa prospettazione in fatto di parte ricorrente;
ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura richiesta;
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare monocratica e Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14.3.2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 21 febbraio 2013.
 
 
 
 
 




  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)