Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Università  – Conferimento incarico provvisorio di direzione struttura complessa – Fattispecie

La regola dell’obbligatoria intesa con il Rettore posta dall’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502 del 1992, non si applica al conferimento di incarico provvisorio di direzione di struttura sanitaria complessa (nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Consorzio Policlinico” di Bari di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di geriatria, ritenuta nulla per difetto assoluto di attribuzione, in quanto il conferimento era avvenuto senza l’intesa con il Rettore). 


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Vedi Cons. St., sez.III, ordinanza 31 maggio 2013, n. 2049 – 2013 ric. n. 1922 – 2013


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Vedi TAR, ric. n. 1808 – 2012


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N. 00104/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01808/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2012, proposto da Mariateresa Ventura, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Giangaetano Tortora, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Dante Alighieri 193;

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 82/A; 

nei confronti di
Carlo Sabbà , rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella 120; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 1384 del 20 novembre 2012, recante la provvisoria attribuzione al controinteressato dell’incarico di direzione della struttura operativa complessa di geriatria;
del presupposto e non conosciuto provvedimento n. 94041/DG del 7 novembre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Carlo Sabbà ;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Emilio Vito Poli (su delega dell’avv. Mario Sanino), avv. Giangaetano Tortora, avv. Antonio Arzano (su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello) e avv. Luigi Paccione;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che i motivi di ricorso non appaiono meritevoli di accoglimento, avuto riguardo:
– agli effetti conformativi discendenti dalla sentenza di questo Tribunale n. 1833/2009, che non possono intendersi con l’ampiezza pretesa dalla ricorrente, alla quale è stata alfine attribuita la responsabilità  della struttura semplice di geriatria e immunoallergologia geriatrica;
– alla non applicabilità  della regola posta dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, trattandosi di conferimento provvisorio dell’incarico di direzione di struttura complessa, non soggetto in quanto tale all’obbligatoria intesa con il Rettore;
– alla motivazione addotta dall’Azienda Ospedaliera in ordine al risparmio di spesa ed al curriculum professionale del controinteressato Carlo Sabbà  (profili già  vagliati favorevolmente nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 226/2012, resa su impugnativa dell’odierna ricorrente);
Ritenuto, per quanto rilevato, di dover respingere l’istanza cautelare, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensiva.
Condanna Mariateresa Ventura al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Carlo Sabbà , liquidate per ciascuno nella misura di euro 1.000,00 (mille) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)