1. Contratti pubblici – Offerta – Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza – Nei contratti sottosoglia – Sussiste
 
2. Contratti pubblici – Offerta – Obbligo di redazione del DUVRI – In un appalto di servizi di pulizia – Sussiste

1. Il principio secondo cui, nella predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, i costi della sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi da interferenze devono essere indicati specificamente e separatamente dall’importo a base d’asta, con preclusione di qualsivoglia facoltà  di ribasso, ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, si applica anche per gli appalti sottosoglia, sulla base del generico rinvio contenuto nell’art. 121, primo comma del t.u. in parola.
 
2. Secondo la determinazione 5 marzo 2008 n. 3 dell’A.v.c.p., le fattispecie in cui è legittimo omettere la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e l’indicazione dei relativi costi non ribassabili sono: l’appalto di mera fornitura senza installazione, l’appalto di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione nei locali o luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante, l’appalto di servizi di natura intellettuale. Pertanto, non è esclusa da tale onere una procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici dell’Amministrazione.

N. 00227/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da La Lucente s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Libera Valla e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 197;

nei confronti di
La Pulita & Service, non costituita;

per l’annullamento
– della lettera di invito del 6 dicembre 2012, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia del palazzo camerale e delle sedi degli uffici dell’ente per il periodo gennaio – maggio 2013;
– della determinazione dirigenziale n. 346 del 5 dicembre 2012;
– della determinazione dirigenziale n. 19 del 18 gennaio 2013, avente ad oggetto l’affidamento d’urgenza del servizio alla ditta La Pulita & Service;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla e avv. Sabino Persichella;
Verificata l’integrità  del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Premesso che la società  ricorrente impugna la lettera d’invito del 6 dicembre 2012, con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari ha indetto una gara in economia per l’affidamento semestrale del servizio di pulizia del palazzo camerale e degli uffici periferici (di importo presunto pari ad euro 180.000,00 da aggiudicarsi al massimo ribasso), nonchè il successivo provvedimento del 18 gennaio 2013 di aggiudicazione dell’appalto alla ditta La Pulita & Service (che ha offerto un ribasso del 46,67% sulla base d’asta);
Ritenuto di dover accogliere il primo ed assorbente motivo, dedotto (con il ricorso introduttivo) avverso la lex specialis di gara e (con i motivi aggiunti) in via derivata avverso l’aggiudicazione, attinente alla mancata indicazione da parte della stazione appaltante degli oneri per la sicurezza;
Richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza su fattispecie analoga, secondo cui nella predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, i costi della sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi da interferenze devono essere indicati specificamente e separatamente dall’importo a base d’asta, con preclusione di qualsivoglia facoltà  di ribasso, ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421, alla cui motivazione può rinviarsi);
Ritenuto che la regola posta dall’art. 86 del Codice dei contratti pubblici debba valere anche per gli appalti sottosoglia, sulla base del generico rinvio contenuto nell’art. 121, primo comma, dello stesso Codice;
Ritenuto che, nella fattispecie, non ricorre alcuna delle ipotesi nelle quali può essere legittimamente omessa la redazione del documento unico di valutazione dei rischi e l’indicazione dei relativi costi non ribassabili: appalto di mera fornitura senza installazione, appalto di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione nei locali o luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante, appalto di servizi di natura intellettuale (cfr., sul punto, A.V.C.P., determinazione 5 marzo 2008 n. 3);
Rilevato, in tal senso, che gli artt. 4 e 5 del capitolato d’appalto prevedono lo svolgimento del servizio di pulizia durante l’orario di apertura degli uffici camerali, sicchè l’eventualità  dell’interferenza spaziale e temporale è pressochè certa;
Ritenuto, pertanto, di dover annullare la lettera d’invito ed il conseguente provvedimento di aggiudicazione dell’appalto alla ditta La Pulita & Service, per violazione dell’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, restando assorbite le ulteriori censure riguardanti l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e la violazione del contratto collettivo di lavoro;
Ritenuto di dover condannare l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio, nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le lettera di invito del 6 dicembre 2012 e la determinazione dirigenziale n. 19 del 18 gennaio 2013.
Condanna la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore della società  ricorrente, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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