Pubblica sicurezza – Licenza – Istituti di vigilanza e investigazione privata –  Sentenza di condanna non definitiva – Causa ostativa rilascio – E’ tale

Ai sensi dell’art. 134 R.D. n. 773/1931 la sussistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo, anche se non definitiva, costituisce causa ostativa al rilascio o al mantenimento in capo al titolare di un Istituto di vigilanza e investigazione privata della relativa licenza.

N. 00016/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01774/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2012, proposto da:

R. T., rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Curci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emilio Curci in Bari, via Putignani, n. 267;

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n.15174/16/C/Area O.P. 1bis, emesso dal Prefetto di Bari in data 31.8.2012, notificato a mani del Sig. R. T. il 25.9.2012 e di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e connesso, con cui la ricorrente è stata revocata la licenza per gestire un istituto di Investigazioni private in materia civile e penale, già  concessa con precedente provvedimento del 18.11.2009.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Emilio Curci e Massimo Manzari;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che ai sensi dell’art. 134 del r.d. n. 773 del 1931 è sufficiente una sentenza di condanna per delitto non colposo quale causa ostativa alla titolarità  della licenza per cui è causa, mentre la suddetta normativa, contrariamente da quanto prospettato dal ricorrente stesso, non richiede la definitività  della medesima sentenza di condanna;
RILEVATO che, come ammesso dallo stesso ricorrente, quest’ultimo risulta essere stato condannato a mesi 6 di reclusione dal Tribunale di Udine;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il sig. R. T. al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di parte resistente.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)