1. Giurisdizione – Controversie in materia di accordi fra p.A. – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Conversione del rito – Presupposti – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art. 133 co. 1, lett. a) n. 2, c.p.a., le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi fra p.A. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
 
2. In virtù della previsione dell’art. 32, co. 2, c.p.a. – secondo cui il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali e, sussistendone i presupposti, può disporre la conversione delle azioni – deve essere qualificata come azione di adempimento dell’accordo stipulato fra p.A., l’azione proposta dall’una avverso l’inerzia dell’altra  e deve essere disposto il mutamento di rito, da speciale a ordinario, per la relativa trattazione. (Nel caso di specie, l’IACP ricorrente, pur avendo instaurato il giudizio con rito speciale, ha espressamente chiesto l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione provinciale agli obblighi assunti con la conferenza di servizi, la condanna della medesima Amministrazione a provvedere all’esecuzione dei provvedimenti adottati e degli obblighi assunti nonchè il risarcimento del danno da ritardato adempimento).


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Vedi TAR, ric. n. 1407 – 2012


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N. 02228/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2012, proposto da:

I.A.C.P. di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Teresa Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Roberta Rubino in Bari, viale della Repubblica, 112;

contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati 33; 

per l’accertamento
dell’inadempimento del Comune di Cerignola degli obblighi assunti con la conferenza di servizi del 28.1.2005 nei confronti dello I.A.C.P. della Provincia di Foggia,
nonchè per la condanna a provvedere alla esecuzione dei provvedimenti adottati, degli obblighi assunti e a risarcire il danno da ritardato adempimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Teresa Antonucci e Angela Paradiso;
 

Considerato che con il ricorso in epigrafe l’ente ricorrente ha proposto azione per ottenere dal Comune di Foggia l’adempimento dell’accordo stipulato nella conferenza di servizi del 28.1.2005, con riferimento all’acquisto da parte del Comune di alcuni immobili di proprietà  dello I.A.C.P. di Foggia;
considerato che agli accordi tra pubbliche amministrazioni (detti anche accordi di tipo orizzontale, in ragione della posizione di equiordinazione in cui versano le parti) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della L. n. 241 del 7 agosto 1990, e cioè di una parte della disciplina normativa propria degli accordi di tipo verticale che l’Amministrazione può concludere con soggetti privati in funzione integrativa ovvero sostitutiva di un provvedimento (in tal senso si veda l’art. 15, comma 2, della L. n. 241 del 1990);
che ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
che ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a. “il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni”;
che nel caso di specie l’azione è stata introdotta con il rito speciale applicabile per la tutela avverso l’inerzia dell’amministrazione mentre, come sopra esposto, l’azione deve essere qualificata come azione di adempimento dell’accordo stipulato tra lo I.A.C.P. e il Comune di Foggia, avendo l’ente ricorrente espressamente domandato “l’accertamento dell’inadempimento del Comune di Cerignola degli obblighi assunti con la conferenza di servizi del 28.1.2005 nei confronti dello I.A.C.P. della Provincia di Foggia, nonchè ¦la condanna a provvedere alla esecuzione dei provvedimenti adottati, degli obblighi assunti e a risarcire il danno da ritardato adempimento”;
che l’azione, così qualificata, deve quindi essere trattata con il rito ordinario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dispone la conversione del rito speciale in rito ordinario per la trattazione del ricorso.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)