1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Concorsi – Impugnazione della decisione dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso – Giurisdizione del G.a. – Sussiste 


2. Pubblico impiego – Concorso pubblico –  Graduatoria – Scorrimento – Obbligo dell’amministrazione – Non sussiste – Indizione nuova procedura per la copertura di diverso posto dirigenziale – Legittimità  –  Fattispecie

1. àˆ ricompresa nella giurisdizione del giudice amministrativo la richiesta di annullamento, da parte del candidato utilmente collocato in graduatoria in precedente procedura concorsuale dell’atto con cui l’Amministrazione ha indetto un nuovo concorso, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso procedente  ancora valida ed efficace.


2. Non è obbligatorio per l’Amministrazione lo scorrimento della graduatoria di un precedente concorso in luogo dell’indizione di una nuova procedura concorsuale, laddove i due concorsi in esame attengono alla copertura di posti dirigenziali in due diversi uffici con diverse caratteristiche contrattuali (l’uno a tempo indeterminato, l’altro a tempo determinato) mentre i requisiti inerenti la prima procedura siano meno qualificanti rispetto a quelli previsti dalla nuova procedura di gara (nel caso di specie, per la partecipazione alla procedura concorsuale ove il ricorrente si è utilmente collocato si richiedeva, quale requisito, il possesso del solo diploma di laurea, mentre per la partecipazione alla nuova procedura si richiedevano ulteriori requisiti specializzanti e qualificanti).


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Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 24 marzo 2014, n. 1444 – 2014; ric. n. 1671 – 2013;
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N. 02188/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giuseppe Abbracciavento, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, via Fornari n. 15/A; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, n.27; 

nei confronti di
Matilda Trabace, Francesco Solofrizzo, Salvatore Patrizio Giannone, Pasquale Marino, Mariangela Lomastro, Vito Abbatantuono, Maria Conte, Mauro Nicastro, Anna Lisa Camposeo, Vito Amoruso; Nicola Paladino, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi D’Ambrosio e Bruna Flace, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

per l’annullamento
– della determinazione del dirigente del servizio personale ed organizzazione della regione Puglia n. 814 del 2 novembre 2012 avente ad oggetto: “adozione avviso pubblico per l’acquisizione di n. 2 dirigenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’incarico di direzione dell’ufficio affari e studi giuridici e legislativi e per l’incarico di direzione dell’ufficio assemblea e assistenza agli organi, incardinati presso il consiglio regionale”;
– della nota della regione Puglia prot. n. aoo-106-0021818 del 15.10.12;
– del provvedimento adottato dalla conferenza di direzione nei giorni 10-17 e 19.10.11, verbale n. 19;
– della deliberazione di g.r. n. 2448 dell’8.11.11;
– della determinazione n. 1045 del 23.11.11, nella parte in cui reca l’avviso pubblico di mobilità  volontaria;
– della determinazione dirigenziale n. 1212 del 27.12.11;
– della determinazione dirigenziale n. 310 del 17.04.12;
– del provvedimento della conferenza di direzione nella seduta del 21.05.12;
– della determinazione dirigenziale n. 468 del 4.06.12;
– della determinazione dirigenziale n. 568 dell’11.07.12;
– della determinazione dirigenziale n. 644 del 7.08.12;
– della determinazione dirigenziale n. 652 del 19.08.12;
– della delibera di giunta regionale n. 1394 del 19.07.12;
– di ogni altro provvedimento adottato dalla regione Puglia volti all’assunzione di dirigenti;
– di ogni provvedimento di cui alla nota della regione Puglia – area organizzazione e riforma dell’amministrazione – servizio personale e organizzazione – ufficio reclutamento mobilità  e contrattazione, prot. n. aoo-106-0021818 del 15 ottobre 2012;
nonchè per l’accertamento
– della fondatezza della “pretesa allo scorrimento della graduatoria” almeno fino alla copertura dei n. 29 posti dirigenziali ritenuti prioritari e necessari e, dunque, almeno per ulteriori n. 11 posizioni;
– della sussistenza del diritto del ricorrente ad essere assunto dalla regione Puglia e, per l’effetto, la condanna della regione Puglia all’assunzione del dott. abbracciavento sul posto vacante di dirigente;
nonchè per la condanna
della regione Puglia al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dall’odierno ricorrente;
e con motivi aggiunti depositati il 3/12/2012:
del provvedimento adottato dalla giunta regionale pugliese, recante: “avviso pubblico per l’acquisizione di un dirigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’incarico di direzione della struttura settoriale legale dell’avvocatura regionale. nomina commissione.”;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Nicola Paladino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Dionigi, Filippo Panizzolo, Luigi D’Ambrosio e Bruna Flace;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Ritenuto che la controversia rientra nella giurisdizione del Tar in quanto mira a contestare l’indizione di una nuova procedura concorsuale, pretendendosi, invece, lo scorrimento di graduatoria (che la difesa ha allegato, in fase di discussione, essere prossima a scadere , cioè il 31.12.2012) nella quale il ricorrente è utilmente collocato tra gli idonei;
ritenuto che tutte le eccezioni in rito possono essere superate, in quanto la pretesa di parte ricorrente è infondata nel merito;
rilevato che la difesa regionale ha dedotto la diversità  tra le posizioni dirigenziali oggetto delle procedure in comparazione – v. pagg.13 e 14 controricorso – (cioè quella cui ha partecipato il ricorrente da un lato e quella da ultimo indetta con determina n. 814 del 2012, dall’altro);
rilevato che tale diversità  – anche a voler escludere la rilevanza del requisito della durata a tempo indeterminato/ determinato che caratterizza i due contratti oggetto delle diverse procedure-, non è stata smentita da parte ricorrente in fase di discussione ed emerge, comunque, per tabulas in quanto:
– il ricorrente ha partecipato ad una procedura (indetta con determina dir. n.252/2007) che consentiva l’accesso con il diploma di laurea di qualunque tipo (in lettere, filosofia, disciplina delle arti e musica, marketing, lingue straniere ed altro), senza ulteriori requisiti specializzanti e qualificanti;
– la procedura indetta con avviso n.814 del 2012 (per la copertura dei posti di dirigente dell’Ufficio Affari e Studi giuridici e legislativi e di dirigente dell’Ufficio Assemblea e Assistenza agli organi) prevede una serie di requisiti (art. 1, co 2 dell’all. A, cui si rinvia, v. produzione della Regione all. n.12) che non sono omogenei , in quanto maggiormente qualificanti, con quelli inerenti la procedura cui ha partecipato il ricorrente, per cui era richiesto il solo diploma di laurea;
ritenuto, pertanto, che la possibilità  di scorrimento è esclusa da tale dirimente circostanza;
ritenuto che, pertanto, sia il ricorso principale sia i due per motivi aggiunti, siano infondati e non possano essere accolti;
ritenuto che la materia oggetto della controversia e la natura non remota della posizione giurisprudenziale sui rapporti tra gli istituti dello scorrimento, dell’indizione di un nuovo concorso, nonchè della mobilità , consiglino di derogare alla regola della soccombenza in materia di spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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