1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Decadenza incarico Giudice commissione tributaria provinciale – Competenza ministeriale
 
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Decadenza incarico Giudice commissione tributaria provinciale – Comunicazione avvio procedimento – Necessità 

1. Il provvedimento di decadenza dall’incarico di giudice della Commissione tributaria provinciale è di competenza dell’autorità  ministeriale e non del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.


2. L’adozione del provvedimento di decadenza dall’incarico di giudice della Commissione tributaria provinciale per ragioni di incompatibilità  deve essere preceduta da apposita comunicazione di avvio del relativo procedimento nei confronti dell’interessato, onde consentirgli di esporre circostanze di fatto ed argomentazioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione sulla sussistenza dell’incompatibilità .

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Vedi TAR, ric. n. 1340 – 2012

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N. 00891/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01340/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2012, proposto da Giuseppe Tenore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia 37;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1189 del 19 giugno 2012, con cui è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dall’incarico di Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dei compensi relativi al lavoro giudiziario non svolto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Abbattista (per delega di Nicola Calvani) e Lucrezia Principio;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che appaiono fondate le censure attinenti:
– all’incompetenza del Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 545 del 1992, che assegna al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di dichiarare la decadenza (mentre la deliberazione qui impugnata presenta carattere di definitività  ed immediata esecutività , con l’esclusione del ricorrente dalla composizione dei collegi giudicanti);
– alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ed al difetto d’istruttoria, poichè il ricorrente, ove ritualmente informato, avrebbe potuto esporre circostanze di fatto ed argomentazioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione sulla sussistenza dell’incompatibilità ;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda di sospensiva, ordinando al Consiglio di Presidenza di riavviare il procedimento e riesaminare la questione in contraddittorio con l’interessato;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1189 del 19 giugno 2012, ai fini del riesame.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)