Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Ordine ripristino stato dei luoghi – Da verde a parcheggio – Istanza cautelare – Respinta

Non può essere accolta la sospensione degli effetti dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso in cui un’area destinata a verde venga trasformata abusivamente in parcheggio all’interno di una lottizzazione.


*
Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 27 febbraio 2013, n. 706 – 2013; ric. n. 624 – 2013
*
Vedi TAR, ric. n.1076 – 2012 
*

N. 00846/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01076/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2012, proposto da:

Cooperativa Edilizia a r.l. “Bari Sole Mio”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Filippo Ronco, Condomìni delle Palazzine C e D di via Amendola 199 in Bari, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Vito Volpe, Carlo Tangari, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Tangari in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26; 

nei confronti di
Cooperativa Edilizia Giasona S.r.l., Cooperativa Edilizia a r.l. Aurora Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza 26.6.2012 n. 794, non comunicata, con cui il Comune di Bari ha ingiunto al sig. Filippo Ronco, in qualità  di legale rappresentante della cooperativa ricorrente, il ripristino dello stato dei luoghi per interventi abusivi eseguiti in assenza del titolo abilitativo in Bari alla traversa di via Amendola n. 199/c e il pagamento di sanzione amministrativa, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la nota del comune di Bari prot. n. 97772 del 26.4.2012 e quella del 10.1.2012 di riavvio del procedimento sanzionatorio, nonchè, ove occorra, il provvedimento n. 99626 del 21.4.2010 del comune di Bari, l’ordinanza prot. n. 9286 del 14.1.2010 del comune stesso, le relazioni di servizio prott. v.e. nn. 01/2009 del 15.1.2009 e 24/09 del 4.2.2009 della Polizia edilizia, la nota prot. n. 104480 del 21.4.2009 del Direttore della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari e l’ordinanza prot. n. 109737 del 27.4.2009 di sospensione lavori, con cui il medesimo dirigente aveva inizialmente comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, della Cooperativa Edilizia Giasona S.r.l. e della Cooperativa Edilizia a r.l. Aurora Nuova;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari, Anna Valla e F. Silvio Dodaro;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto la trasformazione in parcheggio, anzichè a verde, dell’area interna alla lottizzazione confligge con le previsioni della relativa convenzione;
che infatti i certificati di agibilità  menzionati dalla ricorrente sembrano riferirsi a quella parte di aree che effettivamente la convenzione ha destinato a parcheggio, così come la relazione dirigenziale del 1977, mentre dall’esame degli atti si evince che l’area in questione rientrava tra quelle destinate a verde;
che ricorrono comunque le ragioni per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)