Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – Impianto distribuzione carburanti- Distanza dalla strada inferiore a 10 mt. – Legittimità 

Appare legittimo il diniego opposto dall’Anas alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti che, in contrasto con quanto precisato dalla circolare Anas n. 12/2006, cdg 79695 del 01/08/2006, trovasi ubicato a distanza inferiore a quella minima di mt. 10 prevista anche con riferimento a costruzioni preesistenti, per evidenti ragioni di tutela della sicurezza del traffico veicolare.


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Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 5 febbraio 2013, n. 406 – 2013; ric. n. 101 – 2013; ricorso TAR Puglia, Bari, n. 1428 – 2012


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N. 00832/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01428/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2012, proposto da:

Clam S.r.l. del Dott. Manuti Aldo, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sciacca, Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca N.2/A;

contro
Anas S.p.A., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Anas S.p.A. – Compartimento per la Viabilità  per la Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. cba-0027548-p del 31.7.2012 e notificato il successivo 9.8.2012, con il quale l’anas – Compartimento della Viabilità  per la Puglia ha comunicato alla società  ricorrente che l’istanza dalla medesima presentata per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sulla s.s. 16 adriatica, km. 793+809, “non è suscettibile di accoglimento, in quanto in contrasto con quanto disposto dalla circolare anas n. 12/2006, cdg 79695 del 01/08/2006;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi:
– il parere tecnico negativo espresso in data 19.10.2011 dall’area tecnica esercizio;
– il parere tecnico negativo espresso in data 29.03.2012 dall’area tecnica esercizio, acclarato al protocollo il successivo 18 maggio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Tempesta e avv. dello Stato Walter Campanile;
 

Considerato che – nell’ambito della cognizione sommaria, propria della presente fase cautelare – non ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, atteso che la costruzione di che trattasi (per la quale peraltro sono previsti in progetto rilevanti interventi edilizi tali da rendere qualificabile la stessa come nuova costruzione) trovasi ubicata a distanza inferiore a quella minima di mt 10 prevista per evidenti ragioni di tutela della sicurezza del traffico veicolare;
Considerato che tale interesse pubblico ricorre comunque, sia con riferimento a nuove costruzioni che con riferimento a costruzioni preesistenti (le quali inciderebbero rendendo inidoneo il sito prescelto per la localizzazione dell’impianto), secondo un’interpretazione della norma conforme alla ratio legis;
Considerato altresì che tale prescrizione non può che trovare applicazione sia con riferimento agli impianti di distribuzione carburanti, che con riferimento alle stazioni di servizio, attesa la medesimezza della situazione di pericolo, presupposto per l’applicazione della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda respinge l’istanza cautelare di che trattasi.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)