Processo amministrativo – Impugnazione bando di gara – Tutela cautelare – Decreto presidenziale richiesto con motivi aggiunti – Relazione con gravame principale – Conseguenze 
 

Deve essere respinta la domanda di misure cautelari provvisorie avanzata con atto di motivi aggiunti allorquando il nuovo vizio dedotto non retroagisca sulla legittimità  del bando impugnato con il gravame principale, ma sia eventualmente destinato a ripercuotersi sulla legittimità  degli atti successivi del procedimento. In questo caso, infatti, la posizione soggettiva del ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile sino alla prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso per motivi ulteriori (con ordinanza n. 806/2012 il Collegio aveva già  respinto l’istanza di sospensiva avanzata con il ricorso principale per mancanza di fumus boni juris). 

 

N. 00818/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01213/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Consorzio Stabile Trasporti Diversamente Abili – Consorzio Tra.D.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Vittorio Nardelli, Sante Nardelli, con domicilio eletto presso Sante Nardelli, in Bari, piazza Umberto I, n. 62; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, 27; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del bando di gara con cui è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di diversamente abili presso i centri riabilitativi della provincia di Bari per un periodo triennale prorogabile per un ulteriore anno suddivisa in lotti, da aggiudicarsi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa e pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 43 – 5° serie speciale del 13 aprile 2012;
– del disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto;
– della deliberazione del direttore generale n. 535 del 22 marzo 2012;
– della determinazione del d.g. n. 1216 del 2 luglio 2012;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, specificamente indicato;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con atto di ricorso per motivi ulteriori depositato in data 29 ottobre 2012;
Considerato che con ordinanza n. 806/2012 l’istanza cautelare avanzata con il ricorso principale è stata respinta sul rilievo che, “ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la lex specialis di gara non appare formulata in modo tale da impedire la presentazione di una offerta ponderata da parte dei concorrenti alla gara per cui è causa, dovendosi ritenere possibile per ciascun partecipante calibrare la propria proposta anche in assenza della preventiva esatta conoscenza del numero finale degli utenti disabili necessitanti di trasporto, ed in considerazione del carattere a domanda del servizio de quo e della indicazione, nel corpo dell’allegato A al capitolato speciale di appalto, dei Comuni interessati al servizio e del numero dei possibili utenti disabili da servire”;
Ritenuto che, in ogni caso, il vizio dedotto con il citato atto di motivi ulteriori non retroagisce sulla legittimità  del bando impugnato, ma eventualmente è destinato a ripercuotersi sulla legittimità  degli atti successivi del procedimento; cosicchè nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21 novembre 2012) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso per motivi ulteriori in esame, la posizione soggettiva del ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 21 novembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 29 ottobre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 29/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)