1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Realizzazione di canna fumaria, serbatoi idrici e autoclave esterni – Assentibili con DIA – Possibilità  – Fattispecie 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere realizzate in difformità  del permesso ricostruire – Assentibili con DIA – Ordine di demolizione – Illegittimità   – Ragioni

1. La realizzazione di volumi tecnici, qual è una canna fumaria, e di impianti tecnologici (nella specie due serbatoi e un’autoclave esterni all’edificio ma collocati nella facciata interna del condominio), non sviluppando  nuovi volumi ed in assenza di una loro autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, è soggetta alla dichiarazione di inizio dell’attività  e non già  al permesso di costruire.


2. Se sia stata contestata la realizzazione di opere in difformità  dal permesso di costruire, ove le stesse siano assentibili con dichiarazione di inizio dell’attività   (nelle specie trattasi di una canna fumaria, due serbatoi e un’autoclave esterni all’edificio), si appalesa illegittima l’ordinanza dì riduzione in pristino adottata dal Comune nei confronti del ricorrente, considerando che per tale violazione è prevista la sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001. Del pari, in caso di realizzazione delle medesime  opere  in violazione del vincolo paesaggistico, non si giustifica la demolizione dovendo essere irrogata l’ulteriore sanzione pecuniaria di cui all’art.167, co.4, del D.Lgs.n. 42/2004.

N. 01859/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2006 REG.RIC.
N. 01145/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2006, proposto da: 
Ferlicchia Arturo, rappresentato e difeso da sè medesimo e, anche disgiuntamente, dall’avv. Emilio Vito Poli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dante Alighieri, n. 193; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Di Rella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Caroppo in Bari, via Melo, n. 120; 


sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2006, proposto da: 
Ferlicchia Arturo, rappresentato e difeso da sè medesimo e, anche disgiuntamente, dall’avv. Emilio Vito Poli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dante Alighieri, n. 193;

contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Di Rella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Caroppo in Bari, via Melo, n. 120; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 807 del 2006:
“- del provvedimento prot. n. 3310 del 28.2.2006, adottato dal Direttore interinale del IV Settore del Comune di Ruvo di Puglia, recante diffida a rimuovere manufatti edilizi asseritamente realizzati in assenza di titolo abilitativo;
– ove occorra, della presupposta “relazione di servizio” prot. n. 91/UTC in data 20.2.2006 all’uopo redatta da Tecnici Comunali;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso, ancorchè ignoto, se ed in quanto lesivo”
 

quanto al ricorso n. 1145 del 2006:
“dell’ordinanza n. 60/21 del 19.4.2006 (prot. n. 6356), adottata dal Direttore VI Settore “ad interim” del Comune di Ruvo di Puglia, recante ordine di rimozione manufatti edilizi asseritamente realizzati in assenza di titolo abilitativo.”
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Emilio Vito Poli e Pasquale Pellegrini, quest’ultimo su delega dell’avv. Luigi Di Rella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’avv. Arturo Ferlicchia di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo, dallo stesso utilizzato unitamente alla propria famiglia, posto al primo piano dell’edificio condominiale sito nel Comune di Ruvo di Puglia, in Via Vittorio Veneto, n. 16.
Riferisce che con autorizzazione edilizia prot. n. 5472 del 12 aprile 1995, approvata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici ed Artistici della Puglia con provvedimento prot. n. 22977/94 del 13 aprile 2004, il Comune resistente aveva consentito l’esecuzione di una serie di opere di manutenzione straordinaria nel suddetto immobile di sua proprietà , tra le quali: il “rifacimento impianti idrico, fognante, elettrico, di riscaldamento” e la “costruzione di un caminetto con cappa nell’ambiente cucina-pranzo con formazione di apposito foro per aerazione della cappa che dà  nella chiostrina”.
Aggiunge parte ricorrente che, a distanza di oltre un decennio dalla esecuzione di tali opere, il citato ente locale gli aveva contestato l’installazione di due serbatoi idrici e relativa autoclave ed una canna fumaria sviluppantesi in altezza sino alla sommità  del fabbricato; che, con provvedimento prot. n. 3310 del 28 febbraio 2006, il Comune di Ruvo di Puglia lo aveva diffidato a rimuovere i sopra indicati manufatti edilizi in quanto asseritamente realizzati in assenza di titolo abilitativo.
L’avv. Ferlicchia ha quindi proposto il ricorso, ritualmente notificato il 19 aprile 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 maggio 2006, assunto al numero di registro generale 807 del 2006, con il quale ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento prot. n. 3310 del 28 febbraio 2006 nonchè, ove occorra, della presupposta relazione di servizio, prot. n. 91/UTC del 20 febbraio, redatta dai tecnici comunali incaricati del sopralluogo presso l’immobile di sua proprietà .
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) violazione per mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 113 Cost., eccesso di potere per genericità ; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, anche in relazione agli artt. 3, 6 e 31 dello stesso d.p.r., eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta; 3) violazione e falsa applicazione, sotto distinto e ulteriore profilo, dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, 4) violazione, sotto distinto e concorrente profilo, dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione.
A seguito della mancata rimozione delle opere di cui alla diffida oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, il Comune di Ruvo di Puglia ha adottato nei suoi confronti l’ordinanza n. 60/21 prot. n. 6356 del 19 aprile 2006 con la quale gli ha ordinato la rimozione delle medesime opere di cui alla precedente diffida di rimozione, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa.
Con un ulteriore ricorso, ritualmente notificato il 13 giugno 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23 giugno 2006, assunto al numero di registro generale 1145 del 2006, l’avv. Ferlicchia ha chiesto l’annullamento della citata ordinanza n. 60/21 prot. n. 6356 del 19 aprile 2006.
Avverso questo successivo provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione per mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 113 Cost., eccesso di potere per genericità  in quanto il provvedimento non indicherebbe in base a quali norme di legge o regolamentari il provvedimento stesso sarebbe stato emanato, nè indicherebbe in quale categoria giuridica rientrerebbero gli interventi contestati, limitandosi ad indicare genericamente “consultato il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001”, nè quali specifici provvedimenti il Comune resistente avrebbe adottato in caso di mancata rimozione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, anche in relazione agli artt. 3, 6 e 31 dello stesso d.p.r., eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta; parte ricorrente lamenta che le opere asseritamente realizzate in assenza di titolo sarebbero opere che rientrerebbero tra quelle oggetto dell’autorizzazione edilizia n. 5472 del 12 aprile 1995 ad esso rilasciata; avendo tale autorizzazione riguardato anche la realizzazione di impianti tecnologici esse opere avrebbero integrato e completato quelle già  realizzate e sarebbero state comunque eseguite in conformità  alle previsioni del regolamento edilizio; l’avv. Ferlicchia sostiene che, trattandosi di opere di manutenzione ordinaria, rientrerebbero tra le attività  edilizie libere, esenti da ogni forma di assenso edilizio da parte dell’amministrazione comunale; peraltro, anche nella ipotesi in cui tali opere rientrassero nella definizione di manutenzione straordinaria, ai sensi del comma 1 dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, per le opere di manutenzione straordinaria eseguite in assenza della denuncia di inizio attività , per esse non sarebbe prevista la demolizione ma l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
3) violazione, sotto distinto e concorrente profilo, dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione; parte ricorrente, sulla base della premessa che le opere per cui è causa sarebbero state eseguite da oltre un decennio, lamenta che il Comune di Ruvo di Puglia avrebbe dovuto esternare le ragioni di pubblico interesse che l’avevano determinata a sanzionare l’abuso a così notevole distanza di tempo.
Il ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione del 23 febbraio 2012 solo per il ricorso n. 807/2006.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia per entrambi i ricorsi, chiedendo il rigetto dei gravami.
Per entrambi i ricorsi parte ricorrente ha prodotto documentazione e depositato una perizia tecnica.
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2012 entrambe le cause sono state rinviate a data da destinarsi e all’udienza del 5 luglio 2012 è stato disposto il loro rinvio all’udienza pubblica del 4 ottobre 2012.
Parte resistente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione del 4 ottobre 2012 per ambedue i ricorsi.
All’udienza pubblica del 4 ottobre 2012 entrambe le cause sono state chiamate e assunte in decisione.
Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Il ricorso assunto al numero di registro generale 807 del 2006 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Tale ricorso, infatti, è stato proposto dall’avv. Ferlicchia avverso il provvedimento prot. n. 3310 del 28 febbraio 2006, con il quale il Comune di Ruvo di Puglia lo aveva diffidato a rimuovere i manufatti edilizi asseritamente realizzati in assenza di titolo abilitativo e specificatamente “due serbatoi idrici e relativo autoclave allocati su facciata murale prospiciente vanella condominiale” ed “una canna fumaria che, attraversando in elevazione tutta la medesima vanella, sbocca sulla sommità  della copertura del fabbricato”, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Considerato che lo stesso Comune di Ruvo di Puglia ha successivamente adottato l’ordinanza n. 60/21 prot. n. 6356 del 19 aprile 2006 con la quale ha ordinato al ricorrente la rimozione delle medesime opere di cui al precedente provvedimento, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, l’interesse del ricorrente deve ritenersi traslato sull’ordinanza che è stata impugnata con ricorso assunto al numero di registro generale 1145 del 2006.
Con tale provvedimento, verosimilmente, ad avviso del Collegio, il Comune, resosi conto di aver concesso erroneamente solo 30 giorni per la rimozione delle opere ritenute abusive, ha adottato un nuovo provvedimento con il quale ha concesso a parte ricorrente ulteriori 60 giorni, al fine di una rimozione spontanea delle opere ritenute abusive, per un totale quindi di 90 giorni, termine previsto dall’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, articolo che si ritiene sia stato applicato nella fattispecie oggetto di gravame, come sostanzialmente ritenuto dallo stesso ricorrente che ne contesta peraltro l’applicazione.
Passando quindi ad analizzare il ricorso n. 1145/2006, esso è fondato e va come tale accolto.
Colgono nel segno le censure di cui al secondo motivo di ricorso con il quale l’avv. Ferlicchia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, anche in relazione agli artt. 3 e 31 dello stesso d.p.r..
Occorre preliminarmente precisare che il Collegio non condivide la prospettazione di parte ricorrente nella parte in cui sostiene che le opere oggetto di contestazione, asseritamente realizzate in assenza di titolo, sarebbero opere che rientrerebbero tra quelle oggetto dell’autorizzazione edilizia n. 5472 del 12 aprile 1995 ad esso stesso ricorrente rilasciata dal Comune di Ruvo di Puglia in quanto, avendo tale autorizzazione riguardato anche la realizzazione di impianti tecnologici, esse opere, a suo avviso, avrebbero integrato e completato quelle già  realizzate.
Tale prospettazione non è condivisibile per la risolutiva circostanza che risulta chiaramente dal tenore letterale sia dell’autorizzazione che della relazione tecnica allegata alla relativa istanza prodotta da parte ricorrente medesima, versata in atti, che le opere di cui alla suddetta autorizzazione erano interne all’appartamento, a differenza sia dei due serbatoi idrici e relativo autoclave che della canna fumaria che, come si evince altrettanto chiaramente dalla documentazione fotografica depositata in giudizio, sono stati realizzati esternamente all’appartamento stesso.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che per entrambe le opere di cui si contesta la mancanza del titolo edilizio, trattandosi rispettivamente di impianti teconologici e di volume tecnico, non occorreva per la loro realizzazione il permesso di costruire che determina la sanzione della demolizione prevista dall’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, ma era sufficiente la denuncia di inizio di attività  la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o demolizione ma solo con l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, come prospettato da parte ricorrente; pertanto l’ordinanza oggetto di impugnazione deve ritenersi illegittimamente adottata.
In particolare per quanto concerne la canna fumaria il Collegio condivide, infatti, la giurisprudenza amministrativa alla luce della quale la canna fumaria deve ritenersi un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio e, pertanto, la sua realizzazione rientra tra quelle opere per le quali non è necessario il permesso di costruire e, conseguentemente, non è soggetta alla sanzione della demolizione (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380); lo stesso dicasi per i due serbatoi idrici e relativo autoclave che, essendo impianti tecnologici, innanzitutto non sviluppano nuovo volume e devono ritenersi privi di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale; inoltre, per quanto riguarda in particolare quelli di cui alla fattispecie oggetto di gravame, seppure posizionati all’esterno dell’appartamento, data la loro specifica ubicazione nella facciata interna del condominio, non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio.
Si ritiene di dover precisare che, anche nella ipotesi che sembrerebbe emergere nella fattispecie per cui è causa, di un vincolo paesaggistico dell’area ove è ubicato l’immobile, peraltro non indicato nell’ordinanza dal Comune ma solo genericamente rappresentato nella memoria prodotta in giudizio come “vincolo architettonico”, esso non sarebbe di ostacolo ad ottenere una autorizzazione paesaggistica in sanatoria, su richiesta dell’avv. Ferlicchia, per gli interventi contestati nell’ordinanza di rimozione .
Ciò in quanto l’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, alla lettera a) prevede la possibilità  del versamento di una indennità  pecuniaria “per i lavori, realizzati in assenza o difformità  dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, fattispecie applicabile alla fattispecie oggetto di gravame (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380 cit.).
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza n. 60/21 prot. n. 6356 del 19 aprile 2006, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione; dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 807/2006; accoglie il ricorso n. 1145/2006 e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 60/21 prot. n. 6356 del 19 aprile 2006 del Comune di Ruvo di Puglia.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore dell’avv. Arturo Ferlicchia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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