1.   Contratti pubblici – Gara  – Requisiti di ammissione – Avvalimento – Certificazione di qualità  – Attestazione SOA


2.   Processo amministrativo – Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Tutela cautelare

1.   L’impresa aggiudicataria di un appalto di lavori, che sia in possesso della certificazione di qualità  -prescritta dalla lex specialis di gara- ma che si avvalga dell’attestazione SOA di un’impresa ausiliaria, non è tenuta a possedere contestualmente la certificazione di qualità  in relazione alla stessa categoria della SOA.


2.   Non può essere accolta l’istanza di misure cautelari avverso gli atti di una procedura per l’affidamento di lavori, qualora si paventino rischi ambientali per effetto dell’eventuale sospensione dell’aggiudicazione.

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TAR, ric. n. 1014 – 2012

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N. 00579/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01014/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2012, proposto da:

Berloco Antonio in proprio e quale capogruppo – mandataria del costituendo r.t.i. con Berloco Filippo, Impresa Nicola Daloiso s.r.l., Co.Ge.Ci.S. S.r.l. e I.Co.Be s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Marchitelli e Rosamaria Berloco, con domicilio eletto presso Vito Maurizio, in Bari, via della Costituente n.19/E;

contro
Comune di Grumo Appula, rappresentato e difeso dall’avv.to Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, via Amendola n.166/5; 

nei confronti di
Apulia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Sante Nardelli, in Bari, piazza Umberto I°, n.62; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e di ogni altro atto o provvedimento disciplinante la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “presidio e mitigazione idraulica relativi ad aree ad elevata pericolosità  idraulica e rischio R4 del PAI a salvaguardia del centro urbano”;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto adottato con determinazione dirigenziale n. 116 del 27 marzo 2012 e conosciuto in data 29 maggio 2012 a seguito di comunicazione con nota prot. n.6993 del 29 maggio 2012 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 25.6.2012)”;
– di tutti i verbali della commissione giudicatrice della procedura allegati all’atto di aggiudicatrice definitiva;
– per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato;
e, in subordine, per il risarcimento dei danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Appula e della Apulia s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Marchitelli, Rosamaria Berloco, Felice Eugenio Lorusso e Giovanni Vittorio Nardelli;
 

Ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del gravame, atteso:
– che la controinteressata Apulia s.r.l. è in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti, non dovendo sussistere, secondo gli artt. artt. 4 c. 2, D.P.R. n.34/2000 e 21 D.P.R.207/2010 e la lex specialis, corrispondenza tra la certificazione di qualità  UNI EN ISO 9000 e la categoria prevalente “OG8 classe IV”;
– che, infatti, la certificazione UNI EN ISO 9000, è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, indipendentemente dallo specifico settore di attività  (ex multis di recente Consiglio di Stato sez V 26 giugno 2012, n.3752);
– che anche le ulteriori censure non appaiono prima facie fondate, sia per il principio di tassatività  delle cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis Codice contratti pubblici, sia per la completa mancata allegazione di elementi atti a comprovare, in concreto, fenomeni di manomissione o sottrazione dei plichi contenenti le offerte;
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per accogliere la suindicata istanza di misure cautelari, anche in considerazione dei paventati rischi ambientali in ipotesi di sospensione dell’aggiudicazione.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grumo Appula nonchè della Apulia s.r.l. delle spese della presente fase cautelare, in misura di 1.000 euro ciascuno, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)