1. Contratti pubblici – Sanità  e farmacie – Fornitura enti ospedalieri – Tutela cautelare – Interesse pubblico attivazione servizio – Prevale


2. Contratti pubblici – Sanità  e farmacie- Fornitura enti ospedalieri – Tutela cautelare – Approfondimento istruttorio – Rigetto istanza di sospensione 

1. In caso di appalto pubblico di fornitura, ove questa sia destinata a presìdi ospedalieri, l’interesse pubblico legato alla tempestiva attivazione della stessa è da ritenersi prevalente.


2. E’ inaccoglibile l’istanza cautelare volta a paralizzare l’aggiudicazione di un appalto di fornitura, ove nel merito si rendesse indispensabile un approfondimento istruttorio.


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TAR, ric. n. 860 – 2012
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N. 00582/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00860/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Roche Diagnostics s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Bazzani, Jacopo Recla, Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, 40;

contro
Azienda Sanitaria Locale BAT, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma, 231; 

nei confronti di
A. De Mori s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Sgobbi, Stefano Sonzogni, Giuseppe Paparella, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 679 del 3 maggio 2012, mediante la quale il Direttore generale dell’Azienda sanitaria ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto II della procedura aperta per la fornitura di sistemi in point of care testing;
della comunicazione prot. n. 33710 del 10 maggio 2012;
dei verbali di gara e del provvedimento prot. n. 38605 del 29 maggio 2012;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT e di A. De Mori s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti gli avv.ti Recla, Delle Donne e Paparella;
 

Ritenuto di dover dare prevalenza, nella fase cautelare, all’interesse pubblico alla tempestiva attivazione delle fornitura destinata ai presidi ospedalieri;
Ritenuto, quanto al fumus, che tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale attengono a profili di elevata complessità  tecnica, per i quali è indispensabile un approfondimento istruttorio non compatibile con la sommaria cognizione propria della fase cautelare;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere la domanda di sospensiva, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)