Pubblico impiego – Provvedimento di inidoneità  al servizio – Contrasto con accertamento medico interno – Tutela cautelare – Va accordata

Merita la sospensione, siccome irragionevole e sproporzionato, l’impugnato provvedimento di inidoneità  permanente al servizio militare nella G. di F., con conseguente proscioglimento dalla ferma, ove si appalesi la contraddittorietà  dell’azione amministrativa rispetto alle risultanze dei molteplici precedenti accertamenti medici.

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TAR, ric. n. 432 – 2012
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N. 00577/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00432/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Nicola Perfetto, rappresentato e difeso dall’avv.to Daniele Camerota, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di inidoneità  permanente al servizio militare nella Guardia di Finanza, deliberato dalla C.M.O. di seconda istanza di Bari con verbale n. 85, del 21.12.2011, notificato il 5.1.2012 ad esito del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di inidonietà  deliberato in prima istanza;
– di ogni altro atto presupposto e conseguente al provvedimento impugnato, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compreso il menzionato verbale della C.M.O. 2 di Bari n. 2011968, datato 20.7.2011;
quanto ai motivi aggiunti
– della determinazione di proscioglimento dalla ferma, contratta in favore della Guardia di Finanza, deliberata dall’Ispettorato per gli studi di istruzione con nota prot. n. 0056180/12, del 20.3.2012 e notificata in data 2.5.2012″;
– di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso;
– nonchè per la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Daniele Camerota e Walter Campanile;
 

Rilevata ad un sommario esame l’evidente contraddittorietà  dell’operato dell’Amministrazione rispetto alle risultanze dei molteplici precedenti accertamenti medici, anche tossicologici, si da rendere prima facieirragionevole e sproporzionata la disposta inidoneità  permanente dal servizio e consequenziale proscioglimento della ferma;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per accogliere la suindicata istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, apprezzato altresì il periculum in mora.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)