Pubblica sicurezza – Licenze – Patente di guida – Procedimento di rilascio – Interessi tutelati – Sicurezza della circolazione – Prevalenza – Sussiste – Conseguenze 

 
Il procedimento di rilascio della patente di guida è informato all’esigenza primaria di garantire la sicurezza della circolazione stradale, che assume rilievo prevalente rispetto alla tutela dei diritti ed interessi del richiedente. Pertanto, il relativo rilascio deve far seguito ad un prudente giudizio prognostico (nella specie, in ordine all’idoneità  psico-fisica del richiedente).

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TAR, ric. n. 534 – 2012

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N. 00471/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00534/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2012, proposto da Nunzio D’Introno, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mascoli, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Amodio in Bari, via G. Bozzi, 9;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale Stato di Bari, domiciliato presso la stessa in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del certificato medico emesso dalla Commissione medica locale di Bari – Azienda sanitaria locale della provincia di Bari in data 6 (sei) marzo 2012, notificato in pari data al sig. D’Introno Nunzio – certificato con cui la stessa commissione ha dichiarato l’odierno ricorrente non idoneo permanentemente alla guida;
nonchè di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, con ogni necessaria statuizione di legge.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Francesco Mascoli e l’avv. dello Stato Grazia Matteo;
 

Considerato che la verificazione ha confermato il giudizio d’inidoneità  alla guida del ricorrente;
considerato che la disciplina relativa alla patente è posta non solo a tutela dei diritti e degli interessi del richiedente, ma anche e soprattutto della sicurezza della circolazione stradale, e che quindi il rilascio della patente deve basarsi su un prudente giudizio prognostico ispirato al principio di precauzione;
considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese della fase cautelare, stante la particolarità  della vicenda;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) respinge la suddetta istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare, ponendo a carico del ricorrente il compenso dovuto per la verificazione, il cui anticipo si fissa in € 2.000,00, da versare senza indugio al prof. Giorgio Fiore, salvo eventuale diversa quantificazione in sede di merito.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)