Leggi, decreti regolamenti – Contratti Pubblici – Mancata osservanza del Capitolato d’oneri – Normativa sopravvenuta dopo l’aggiudicazione del servizio appaltato –  Fattispecie

La normativa entrata in vigore successivamente all’aggiudicazione di un servizio non determina alcuna illegittimità  sopravvenuta del capitolato d’oneri; con la conseguenza che risulta legittima l’esclusione di un concorrente a cagione dell’inosservanza del Capitolato d’oneri (nella specie è stata ritenuta non contestabile l’esclusione di un operatore economico disposta a causa del mancato versamento dell’anticipazione netta prevista al momento della stipula del contratto, così come prescritto dal Capitolato d’oneri).


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TAR, ric. n. 519 – 2012, sentenza 18 dicembre 2012, n. 2209 – 2012


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N. 00282/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00519/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2012, proposto da:

CE.R.IN. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Raffaele Capaldi, con domicilio eletto presso Silvia -St.Lexjus Sinacta Maggio, in Bari, via Cairoli n. 7;

contro
Comune di Sant’Agata di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv.to Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni 210; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione dalla gara per la riscossione volontaria e coattiva e attività  di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie, patrimoniali e di altre entrate dell’ente per 5 anni dall’1.1.2012, contenuto nella determina n.26 del 15.2.2012 del responsabile del settore economico finanziario, comunicata il 27.2.2012 a causa del mancato versamento dell’anticipazione netta prevista al momento della stipula del contratto, nonchè dell’art. 5 co. 2-4 del capitolato approvato con determina del responsabile del settore economico finanziario n. 94 del 27.10.2011;
– degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agata di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Paolo Amovilli e udito per le parti il difensore avv.to Giuseppe Mescia, in sostituzione dell’avv.to Giacomo Mescia;
 

Ritenuto ad un sommario esame:
– che il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 214/2011, entrato in vigore successivamente all’aggiudicazione del servizio in esame, non determina alcuna “illegittimità  sopravvenuta” del capitolato d’oneri;
– che, peraltro, il suddetto ius superveniens non altera l’assetto degli interessi del rapporto di concessione, determinando presumibilmente un complessivo aumento del gettito delle entrate comunali, con conseguente incremento della percentuale d’aggio spettante al concessionario;
Considerata pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata istanza di sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara.
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Sant’Agata di Puglia, che liquida in 1.000 euro, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)