Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, 5^ comma, T.U.E.L. n° 267/2000 – Igiene e sanità  pubblica – Poteri del Sindaco – Misure che comportano obblighi comportamentali a carico di persona anziana al fine di prevenire condotte di pericolo o di danno per la salute di un’altra   persona affetta da patologia rara – Ricorrono i presupposti per la concessione di misura cautelare monocratica inautita altera parte ex art. 56 cod. proc. amm.

E’ stata ravvisata l’estrema gravità  ed urgenza nella situazione determinatasi a carico di una persona anziana (madre) ed in condizioni economiche difficili  in conseguenza dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente adottata – dopo brevissimo lasso di tempo da analoga ordinanza sindacale già  sospesa dal TAR –  al fine dichiarato di prevenire condotte di pericolo o di danno per la salute di un’altra persona (figlia)  affetta da patologia rara. 
(Nella specie, l’ordinanza sindacale ha intimato alla madre, erroneamente ritenuta convivente, di adottare  una serie di regole comportamentali nei confronti della figlia, come seguire una dieta a base di cibi freddi ed adeguata terapia, nonchè d inibirle  l’uso di tutti i saponi e detersivi comunemente utilizzati a fini domestici ed ingiunge di provvedere -con un contributo economico del Comune- all’acquisto di macchine per il filtraggio di aria e acqua).

N. 00954/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01596/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Maria Ricchetti, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Macchione, Saverio Francesco Ressa, Giuseppe Romito, con domicilio eletto presso Giuseppe Macchione in Bari, via F.Crispi n.6; Prospero Colonna, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Macchione, Giuseppe Romito, Saverio Francesco Ressa, con domicilio eletto presso Giuseppe Macchione in Bari, via F.Crispi N.6; 
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, via P.Amedeo 26; 
Comando Regione Carabinieri Puglia Legione Carabinieri di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita N.6; 
nei confronti di
Marinella Colonna; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza del Sindaco di Bari n.2011/00637 del 17.6.2011 di modifica di precedente ordinanza n.2011/00628 del 13.6.2011 recante, ai sensi dell’art.50, 5° comma, T.U.E.L. n.267/2000, adozione di misure specifiche a tutela della salute di Marinella Colonna come indicate dall’ASL Servizio Igiene e Sanità  pubblica con nota prot. 66875 del 18.4.2011;
– dell’ordinanza del Sindaco di Bari n. 2011/01119 dell’8 novembre 2011, impugnata con i motivi aggiunti, con la quale è stata modificata e confermata la precedente ordinanza del Sindaco di Bari n.2011/00637 del 17.6.2011, sospesa dal TAR con ordinanza cautelare n. 804/2011;
-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi inclusi a) la nota del Comune di Bari prot.66875 del 18.4.2011 di interessamento dell’ASL; b) la nota di riscontro dell’ASL; c) la nota della Legione dei Carabinieri Puglia, acquisita dal Comune di Bari con prot. n.129955 del 25.5.2011;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, proposti dalla ricorrente Ricchetti Maria, avverso l’ordinanza del Sindaco di Bari n. 2011/01119 dell’8 novembre 2011 di modifica e conferma della precedente ordinanza del Sindaco di Bari n.2011/00637 del 17.6.2011, sospesa dal TAR con ordinanza cautelare n. 804/2011;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare anticipata, ravvisandosi l’estrema gravità  ed urgenza di provvedersi nelle more della decisione Collegiale,
 
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione provvisoria “inaudita altera parte”.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 dicembre 2011.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 30 novembre 2011.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sabato Guadagno

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)